Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Per l'Accordo di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  a),
relativamente agli articoli 4 e 7, e' autorizzata la spesa di 105.000
euro per ciascuno degli  anni  2019  e  2020  e  di  109.720  euro  a
decorrere dall'anno 2021. 
  2. Per l'Accordo di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  b),
relativamente agli articoli 2, 3 e 8,  e'  autorizzata  la  spesa  di
65.020 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di  67.100  euro  a
decorrere dall'anno 2021. 
  3.   Agli   oneri   derivanti   dal   presente    articolo,    pari
complessivamente ad euro 170.020 per ciascuno degli anni 2019 e  2020
e ad euro 176.820 a decorrere dall'anno 2021,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.