Art. 3 Copertura finanziaria 1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), relativamente agli articoli 4 e 7, e' autorizzata la spesa di 105.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 109.720 euro a decorrere dall'anno 2021. 2. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), relativamente agli articoli 2, 3 e 8, e' autorizzata la spesa di 65.020 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 67.100 euro a decorrere dall'anno 2021. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente ad euro 170.020 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e ad euro 176.820 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.