Art. 4 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dalle disposizioni degli  Accordi  di  cui  all'articolo  1,  ad
esclusione degli articoli 4 e 7 dell'Accordo di cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera a), e degli articoli 2, 3 e 8  dell'Accordo  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b),  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 9 dell'Accordo di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), e all'articolo 9 dell'Accordo di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si fa  fronte  con  apposito
provvedimento legislativo.