Art. 4 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dalle disposizioni degli Accordi di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 4 e 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e degli articoli 2, 3 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e all'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.