(Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica-art. 1)
 
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO  DELLA
  REPUBBLICA DI BELARUS IN  MATERIA  DI  COOPERAZIONE  SCIENTIFICA  E
  TECNOLOGICA. 
 
    Il  Governo  della  Repubblica  italiana  ed  il  Governo   della
Repubblica di Belarus qui di seguito denominati le Parti; 
    Riconosciuta  l'importanza  del  ruolo  della  scienza  e   della
tecnologia nello sviluppo delle economie di ambedue gli Stati; 
    Considerati  i  rapporti  gia'  consolidati  nella   cooperazione
scientifica e tecnologica fra i due Stati; 
    Riconosciuta la necessita' di perfezionare  l'interazione  ed  il
coordinamento nel summenzionato campo; 
    Tenuto conto delle iniziative dell'Unione europea in  materia  di
cooperazione  scientifica  e  tecnologica  suscettibili  di  ampliare
l'ambito della collaborazione bilaterale nei campi di interesse; 
    Animati dal desiderio di promuovere una cooperazione  efficace  e
dinamica tra le organizzazioni scientifiche e gli accademici dei  due
Stati; 
    Hanno convenuto quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
    Le Parti promuoveranno lo sviluppo della cooperazione tra  i  due
Stati nel campo della scienza e della tecnologia nei settori di mutuo
interesse su base paritaria e di reciproco  vantaggio,  nel  rispetto
delle  proprie  legislazioni  nazionali  e  dei  rispettivi  obblighi
internazionali nonche', per quanto riguarda l'Italia, della normativa
dell'Unione europea sulla materia.