(Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica-art. 10)
                              Art. 10. 
 
    Il presente Accordo entrera' in vigore  alla  data  di  ricezione
dell'ultima delle due  notifiche  con  cui  le  Parti  contraenti  si
saranno  comunicate  ufficialmente  l'avvenuto   espletamento   delle
rispettive procedure interne di ratifica.