(Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica-art. 11)
                              Art. 11. 
 
    Il presente Accordo avra'  la  durata  di  cinque  anni  e  sara'
rinnovato automaticamente per un periodo successivo di uguale durata.
Ciascuna parte potra' denunciare l'Accordo, notificando per  iscritto
tale intenzione all'altra parte almeno sei mesi prima della  scadenza
della sua durata. Tale denuncia non pregiudichera'  il  completamento
del programma esecutivo in  corso.  Ogni  modifica  dell'Accordo  non
pregiudichera'  lo  svolgimento  dei  progetti  in  corso,   la   cui
attuazione proseguira' fino al  completamento  secondo  le  modalita'
concordate. 
    In  fede  di  che  i  Sottoscritti  Rappresentanti,   debitamente
autorizzati  dai  rispettivi  Governi,  hanno  firmato  il   presente
Accordo. 
    Fatto a Trieste, il 10 giugno 2011, in due originali,  in  lingua
italiana ed in lingua russa,  entrambi  i  testi  facenti  ugualmente
fede. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico