(Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica-art. 2)
                               Art. 2. 
 
    Le Parti contribuiranno  allo  sviluppo  a  lungo  termine  della
cooperazione diretta nel campo della scienza e della  tecnologia  tra
le organizzazioni e le imprese scientifiche e  scientifico-produttive
sulla base di accordi fra loro stipulati. Dette intese definiranno le
tematiche, le procedure, le condizioni finanziarie ed altre questioni
riguardanti la cooperazione.