Art. 2. Le Parti contribuiranno allo sviluppo a lungo termine della cooperazione diretta nel campo della scienza e della tecnologia tra le organizzazioni e le imprese scientifiche e scientifico-produttive sulla base di accordi fra loro stipulati. Dette intese definiranno le tematiche, le procedure, le condizioni finanziarie ed altre questioni riguardanti la cooperazione.