(Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica-art. 4)
                               Art. 4. 
 
    In  conformita'  con  il   presente   Accordo   la   cooperazione
scientifica e tecnologica tra le Parti potra'  essere  attuata  nelle
seguenti forme: 
      scambio      di      documentazione       ed       informazioni
scientifico-tecnologiche; 
      progetti congiunti di ricerca e progettazione; 
      scambio di scienziati  e  specialisti  per  lo  svolgimento  di
ricerche e studi di comune interesse; 
      organizzazione congiunta di seminari,  conferenze,  simposi  ed
altre manifestazioni; 
      sostegno     alla     commercializzazione      di      progetti
tecnico-scientifici congiunti, sulla base di reciproche intese.