(Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica-art. 5)
                               Art. 5. 
 
    Le Parti si impegnano a promuovere l'elaborazione di progetti  di
ricerca  comuni  che  potrebbero  essere   inseriti   nei   programmi
dell'Unione europea e di altri  organismi  internazionali,  favorendo
una piu' attiva collaborazione degli scienziati e degli  esperti  dei
due Paesi per la loro realizzazione.