(Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica-art. 6)
                               Art. 6. 
 
    L'informazione   tecnico-scientifica,   ottenuta   dall'attivita'
congiunta nella  cornice  del  presente  Accordo  -  esclusi  i  dati
considerati segreto commerciale - puo'  essere  consegnata  a  terzi,
previo consenso delle Parti e nel rispetto delle proprie legislazioni
nazionali e  dei  rispettivi  obblighi  internazionali  nonche',  per
quanto riguarda l'Italia, della normativa dell'Unione  europea  sulla
materia.