Art. 6. L'informazione tecnico-scientifica, ottenuta dall'attivita' congiunta nella cornice del presente Accordo - esclusi i dati considerati segreto commerciale - puo' essere consegnata a terzi, previo consenso delle Parti e nel rispetto delle proprie legislazioni nazionali e dei rispettivi obblighi internazionali nonche', per quanto riguarda l'Italia, della normativa dell'Unione europea sulla materia.