(Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica-art. 7)
                               Art. 7. 
 
    Al fine di dare attuazione al presente Accordo  e  di  verificare
l'andamento  della  sua  applicazione,  le  Parti  istituiranno   una
Commissione mista italo-bielorussa per la collaborazione  scientifica
e tecnologica. Questa Commissione  determinera'  le  priorita'  della
cooperazione   tecnico-scientifica,   ne   esaminera'    l'andamento,
stabilira' i programmi esecutivi pluriennali e vigilera'  sulla  loro
attuazione. 
    La Commissione, coordinata dai rappresentanti dei due  Paesi,  si
riunira' alternativamente  in  Italia  ed  in  Belarus,  in  data  da
concordare per le vie diplomatiche. 
    Durante i periodi di applicazione  dei  programmi  esecutivi,  le
Parti potranno stabilire degli  incontri  per  esaminare  i  problemi
connessi  all'attuazione  del  presente  Accordo  e  per   scambiarsi
informazioni  sull'andamento  dei  progetti  e  delle  iniziative  di
reciproco interesse. 
    La Commissione, qualora necessario, potra'  istituire  gruppi  di
lavoro di carattere permanente e/o ad  hoc  per  determinati  settori
della cooperazione scientifica e tecnologica. Essa  potra',  inoltre,
invitare esperti per ulteriori  approfondimenti  ed  elaborazioni  su
problemi specifici.