Art. 7. Al fine di dare attuazione al presente Accordo e di verificare l'andamento della sua applicazione, le Parti istituiranno una Commissione mista italo-bielorussa per la collaborazione scientifica e tecnologica. Questa Commissione determinera' le priorita' della cooperazione tecnico-scientifica, ne esaminera' l'andamento, stabilira' i programmi esecutivi pluriennali e vigilera' sulla loro attuazione. La Commissione, coordinata dai rappresentanti dei due Paesi, si riunira' alternativamente in Italia ed in Belarus, in data da concordare per le vie diplomatiche. Durante i periodi di applicazione dei programmi esecutivi, le Parti potranno stabilire degli incontri per esaminare i problemi connessi all'attuazione del presente Accordo e per scambiarsi informazioni sull'andamento dei progetti e delle iniziative di reciproco interesse. La Commissione, qualora necessario, potra' istituire gruppi di lavoro di carattere permanente e/o ad hoc per determinati settori della cooperazione scientifica e tecnologica. Essa potra', inoltre, invitare esperti per ulteriori approfondimenti ed elaborazioni su problemi specifici.