(Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica-art. 8)
                               Art. 8. 
 
    Le disposizioni del presente accordo non possono  in  alcun  modo
pregiudicare i  diritti  e  gli  impegni  delle  Parti  derivanti  da
Convenzioni internazionali, nonche' nei confronti di Paesi terzi, ivi
inclusi   gli   impegni   derivanti   dall'appartenenza   dell'Italia
all'Unione europea.