(Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica-art. 9)
                               Art. 9. 
 
    Il presente  Accordo  potra'  essere  modificato  consensualmente
mediante scambio di note diplomatiche fra le Parti. 
    Le modifiche cosi' concordate entreranno in vigore con le  stesse
procedure previste dall'art. 10  del  presente  Accordo  per  la  sua
entrata in vigore. 
    In  caso  di  controversie   derivanti   dall'interpretazione   e
dall'applicazione delle norme  del  presente  Accordo,  le  Parti  le
risolveranno tramite consultazioni.