Art. 9. Il presente Accordo potra' essere modificato consensualmente mediante scambio di note diplomatiche fra le Parti. Le modifiche cosi' concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'art. 10 del presente Accordo per la sua entrata in vigore. In caso di controversie derivanti dall'interpretazione e dall'applicazione delle norme del presente Accordo, le Parti le risolveranno tramite consultazioni.