(Accordo sulla cooperazione culturale-art. 11)
                              Art. 11. 
 
    Ciascuna Parte Contraente puo' denunciare il presente Accordo per
via diplomatica, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima. 
    La denuncia non incidera' sull'esecuzione dei programmi in  corso
concordati nel periodo di validita' del presente Accordo,  salvo  che
le Parti Contraenti decidano diversamente. 
    In  fede  di  che  i  Sottoscritti  Rappresentanti,   debitamente
autorizzati  dai  rispettivi  Governi,  hanno  firmato  il   presente
Accordo. 
    Fatto a Trieste il 10 giugno 2011 in  due  originali,  in  lingua
italiana e in lingua bielorussa, entrambi i testi facenti  ugualmente
fede. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico