Art. 11. Ciascuna Parte Contraente puo' denunciare il presente Accordo per via diplomatica, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima. La denuncia non incidera' sull'esecuzione dei programmi in corso concordati nel periodo di validita' del presente Accordo, salvo che le Parti Contraenti decidano diversamente. In fede di che i Sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Trieste il 10 giugno 2011 in due originali, in lingua italiana e in lingua bielorussa, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico