(Accordo sulla cooperazione culturale-art. 2)
                               Art. 2. 
 
    Le forme principali della collaborazione delle  Parti  Contraenti
in campo culturale saranno le seguenti: 
      1. organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche; 
      2.  promozione  di  contatti   diretti   tra   gli   enti,   le
organizzazioni  e  le  associazioni,  anche  nei  seguenti   settori:
letteratura, arte figurativa, architettura, scultura, arte  applicata
e decorativa, design, arti sceniche, musica, danza, folclore  e  arte
popolare, cinema; 
      3. promozione di contatti diretti nel campo dell'arte  musicale
fra organizzazioni musicali ed associazioni artistiche, dello scambio
di  cantanti  e  di  formazioni  artistiche,   della   partecipazione
congiunta ai concorsi ed ai festival musicali internazionali; 
      4. promozione di contatti diretti tra le associazioni teatrali,
liriche, coreutiche, di marionette e  di  spettacolo  dei  due  Paesi
tramite l'organizzazione di tournee e di  performance  di  formazioni
teatrali  e  di  singoli  attori,  anche  tramite  la  partecipazione
congiunta nei concorsi e nei festival teatrali internazionali; 
      5.  promozione  della   cooperazione   bilaterale   nel   campo
cinematografico,  anche  tramite  la  partecipazione  congiunta   nei
festival di cinema, tramite lo scambio d'informazione, dei  materiali
pubblicitari e di pubblicazioni nel summenzionato settore; 
      6. sostegno allo scambio degli specialisti  di  folclore  e  di
arte popolare, l'invito  reciproco  di  formazioni  folcloristiche  a
partecipare a concorsi e festival folcloristici internazionali; 
      7. traduzione delle opere letterarie, nonche'  delle  opere  di
ricerca nel campo culturale; 
      8. intensificazione della collaborazione tra gli enti statali e
privati museali ed  espositivi  della  Repubblica  italiana  e  della
Repubblica di Belarus, inclusi la realizzazione di mostre, lo scambio
di informazioni e lo scambio di esperti.