Art. 2. Le forme principali della collaborazione delle Parti Contraenti in campo culturale saranno le seguenti: 1. organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche; 2. promozione di contatti diretti tra gli enti, le organizzazioni e le associazioni, anche nei seguenti settori: letteratura, arte figurativa, architettura, scultura, arte applicata e decorativa, design, arti sceniche, musica, danza, folclore e arte popolare, cinema; 3. promozione di contatti diretti nel campo dell'arte musicale fra organizzazioni musicali ed associazioni artistiche, dello scambio di cantanti e di formazioni artistiche, della partecipazione congiunta ai concorsi ed ai festival musicali internazionali; 4. promozione di contatti diretti tra le associazioni teatrali, liriche, coreutiche, di marionette e di spettacolo dei due Paesi tramite l'organizzazione di tournee e di performance di formazioni teatrali e di singoli attori, anche tramite la partecipazione congiunta nei concorsi e nei festival teatrali internazionali; 5. promozione della cooperazione bilaterale nel campo cinematografico, anche tramite la partecipazione congiunta nei festival di cinema, tramite lo scambio d'informazione, dei materiali pubblicitari e di pubblicazioni nel summenzionato settore; 6. sostegno allo scambio degli specialisti di folclore e di arte popolare, l'invito reciproco di formazioni folcloristiche a partecipare a concorsi e festival folcloristici internazionali; 7. traduzione delle opere letterarie, nonche' delle opere di ricerca nel campo culturale; 8. intensificazione della collaborazione tra gli enti statali e privati museali ed espositivi della Repubblica italiana e della Repubblica di Belarus, inclusi la realizzazione di mostre, lo scambio di informazioni e lo scambio di esperti.