(Accordo sulla cooperazione culturale-art. 3)
                               Art. 3. 
 
    Le Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione in materia  di
promozione  e  conoscenza,  conservazione,  tutela  e  restauro   del
patrimonio storico e culturale. 
    In conformita' con le rispettive legislazioni nazionali nel campo
della tutela del patrimonio storico e culturale e nel rispetto  degli
impegni internazionali assunti, ciascuna Parte Contraente facilitera'
l'accesso dei ricercatori dell'altra Parte Contraente  ai  rispettivi
enti  culturali  e  scientifici,  agli  archivi,   ai   musei,   alle
biblioteche. 
    Ciascuna delle Parti Contraenti incoraggera'  in  particolare  la
collaborazione nel campo dell'archivistica e  della  biblioteconomia,
avvalendosi delle nuove tecnologie e dei sistemi di informatizzazione
avanzati, promuovera' i contatti diretti tra archivi e biblioteche  e
lo scambio reciproco di  specialisti  e  di  fonti  di  informazione,
nonche' specifici programmi di formazione nel settore. 
    Le  Parti  Contraenti   favoriranno   inoltre   lo   scambio   di
informazioni ed esperienze, l'organizzazione di  simposi  e  seminari
nella sfera dell'archeologia, del restauro e della conservazione  del
patrimonio culturale. 
    Particolare attenzione sara' riservata alla collaborazione tra le
Parti  Contraenti  in  attuazione  degli   obblighi   imposti   dalle
Convenzioni Unesco del 1972 e del 2003, rispettivamente sulla  tutela
del patrimonio mondiale culturale e naturale e sulla salvaguardia del
patrimonio culturale immateriale.