Art. 3. Le Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione in materia di promozione e conoscenza, conservazione, tutela e restauro del patrimonio storico e culturale. In conformita' con le rispettive legislazioni nazionali nel campo della tutela del patrimonio storico e culturale e nel rispetto degli impegni internazionali assunti, ciascuna Parte Contraente facilitera' l'accesso dei ricercatori dell'altra Parte Contraente ai rispettivi enti culturali e scientifici, agli archivi, ai musei, alle biblioteche. Ciascuna delle Parti Contraenti incoraggera' in particolare la collaborazione nel campo dell'archivistica e della biblioteconomia, avvalendosi delle nuove tecnologie e dei sistemi di informatizzazione avanzati, promuovera' i contatti diretti tra archivi e biblioteche e lo scambio reciproco di specialisti e di fonti di informazione, nonche' specifici programmi di formazione nel settore. Le Parti Contraenti favoriranno inoltre lo scambio di informazioni ed esperienze, l'organizzazione di simposi e seminari nella sfera dell'archeologia, del restauro e della conservazione del patrimonio culturale. Particolare attenzione sara' riservata alla collaborazione tra le Parti Contraenti in attuazione degli obblighi imposti dalle Convenzioni Unesco del 1972 e del 2003, rispettivamente sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale e sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.