(Accordo sulla cooperazione culturale-art. 5)
                               Art. 5. 
 
    Le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare  la  collaborazione
nel contrastare il traffico illecito di beni  culturali,  incluse  le
attivita' di formazione ed addestramento delle forze dell'ordine,  al
fine  di  contrastarlo  con  azioni  di  prevenzione,  repressione  e
rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali, e nel rispetto
degli obblighi derivanti dalla Convenzione internazionale UNESCO  del
1970 sulla prevenzione e proibizione degli  illeciti  in  materia  di
importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali.