Art. 5. Le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare la collaborazione nel contrastare il traffico illecito di beni culturali, incluse le attivita' di formazione ed addestramento delle forze dell'ordine, al fine di contrastarlo con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali, e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione internazionale UNESCO del 1970 sulla prevenzione e proibizione degli illeciti in materia di importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali.