(Accordo sulla cooperazione culturale-art. 7)
                               Art. 7. 
 
    Ciascuna delle Parti Contraenti prestera' il sostegno  necessario
all'attivita' degli Istituti di cultura dell'altra  Parte  Contraente
aperti sul suo territorio - agli Istituti di cultura  italiana  nella
Repubblica di Belarus  ed  ai  Centri  di  cultura  bielorussa  nella
Repubblica italiana. 
    Le Parti Contraenti favoriranno, in accordo con  la  legislazione
vigente,  anche  il  funzionamento   sui   propri   territori   delle
associazioni  culturali  dell'altra  Parte  Contraente,   inclusi   i
Comitati della societa' Dante Alighieri.