Art. 7. Ciascuna delle Parti Contraenti prestera' il sostegno necessario all'attivita' degli Istituti di cultura dell'altra Parte Contraente aperti sul suo territorio - agli Istituti di cultura italiana nella Repubblica di Belarus ed ai Centri di cultura bielorussa nella Repubblica italiana. Le Parti Contraenti favoriranno, in accordo con la legislazione vigente, anche il funzionamento sui propri territori delle associazioni culturali dell'altra Parte Contraente, inclusi i Comitati della societa' Dante Alighieri.