Art. 8. Allo scopo di coordinare e monitorare l'applicazione del presente Accordo, le due Parti Contraenti istituiranno una Commissione italo-bielorussa mista culturale, di seguito denominata Commissione Mista. L'applicazione del presente Accordo sara' basata sui Programmi esecutivi pluriennali, approvati dalla Commissione Mista. Della Commissione Mista faranno parte i rappresentanti dei competenti organismi statali delle Parti Contraenti. Tale Commissione si riunira' alternativamente in Italia e nella Repubblica di Belarus in date e modalita' da concordarsi attraverso i canali diplomatici.