Art. 5 
 
 
               Modifiche ad altre disposizioni vigenti 
 
  1. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto  2010,  n.
141, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 8-bis, le parole «lettera ff)»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «lettere ff) e ff-bis)»; 
  b) al comma 8-ter, dopo le parole «le modalita' e la tempistica con
cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale»
sono inserite le seguenti: «e i prestatori di servizi di  portafoglio
digitale». 
  2. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 90, le parole «entro  12  mesi»  sono  sostituite  dalle  seguenti
«entro trentasei mesi». 
  3. All'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 90, le parole «entro 12  mesi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«entro trentasei mesi». 
  4. All'articolo 11, comma 1,  del  decreto  legislativo  25  maggio
2017, n. 92, dopo le  parole  «il  procedimento  sanzionatorio»  sono
inserite le seguenti: «per l'inosservanza del provvedimento di cui al
comma 5 del presente articolo e». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo dell'art. 17-bis, del decreto legislativo 13
          agosto 2010 n. 141 (Attuazione della  direttiva  2008/48/CE
          relativa ai contratti di credito  ai  consumatori,  nonche'
          modifiche del titolo VI del testo unico bancario -  decreto
          legislativo n. 385 del 1993 - in merito alla disciplina dei
          soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti  in
          attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi) pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2010,  n.  207,  S.O.,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  17-bis  (Attivita'  di   cambiavalute).   -   1.
          L'esercizio  professionale  nei  confronti   del   pubblico
          dell'attivita' di cambiavalute, anche su  base  stagionale,
          consistente  nella  negoziazione  a  pronti  di  mezzi   di
          pagamento in valuta, e' riservato ai soggetti  iscritti  in
          un  apposito  registro   tenuto   dall'Organismo   previsto
          dall'art. 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre
          1993, n. 385. 
              2. L'iscrizione nel registro di  cui  al  comma  1,  e'
          subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti: 
                a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di
          uno Stato  dell'Unione  europea  ovvero  di  Stato  diverso
          secondo le disposizioni dell'art. 2 del testo  unico  delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero, di cui  al  decreto
          legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  e  domicilio  nel
          territorio della Repubblica; 
                b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede
          legale e  amministrativa  o,  per  i  soggetti  comunitari,
          stabile organizzazione nel territorio della Repubblica. 
              3. I soggetti iscritti nel registro di cui al  comma  1
          sono tenuti a trasmettere all'Organismo per via  telematica
          le  negoziazioni  effettuate.  I   dati   registrati   sono
          conservati per dieci anni. 
              4. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito
          l'Organismo, individua, con proprio decreto  le  specifiche
          tecniche del sistema  di  conservazione  informatica  delle
          negoziazioni di cui al comma 3 e la periodicita' di invio. 
              5. L'esercizio abusivo dell'attivita' di cui al comma 1
          e' punita con una sanzione amministrativa da 2.065  euro  a
          10.329 euro emanata dal  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. 
              6. L'Organismo dispone la sospensione, non inferiore  a
          tre mesi e non superiore a un anno, dal registro in caso di
          violazione dell'obbligo di cui al comma 3. 
              7. L'Organismo dispone la cancellazione  dalla  sezione
          di cui al comma 1, nei seguenti casi: 
                a)  perdita  di  uno  dei  requisiti  richiesti   per
          l'esercizio dell'attivita' 
                b) ripetuta violazione dell'obbligo di cui  al  comma
          3; 
                c) inattivita' protrattasi per oltre  un  anno  salvo
          comprovati motivi; 
                d) cessazione dell'attivita'. 
              8. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze  vigila
          sull'attivita'   dell'Organismo   indicata   nel   presente
          articolo. 
              8-bis. Le previsioni di cui  al  presente  articolo  si
          applicano, altresi',  ai  prestatori  di  servizi  relativi
          all'utilizzo di valuta virtuale, come definiti nell'art. 1,
          comma 2, lettere ff) e ff-bis), del decreto legislativo  21
          novembre 2007, n. 231, e successive  modificazioni  tenuti,
          in forza della presente disposizione, all'iscrizione in una
          sezione speciale del registro di cui al comma 1. 
              8-ter.  Ai  fini  dell'efficiente   popolamento   della
          sezione speciale di cui al comma  8-bis,  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze  sono  stabilite  le
          modalita' e la tempistica con cui i prestatori  di  servizi
          relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori  di
          servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare al
          Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   la   propria
          operativita' sul  territorio  nazionale.  La  comunicazione
          costituisce condizione essenziale  per  l'esercizio  legale
          dell'attivita' da parte dei  suddetti  prestatori.  Con  il
          decreto di cui al presente comma sono  stabilite  forme  di
          cooperazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze
          e le forze di polizia, idonee ad interdire l'erogazione dei
          servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale  da  parte
          dei  prestatori  che   non   ottemperino   all'obbligo   di
          comunicazione.». 
              - Il testo  dell'art.  9  del  decreto  legislativo  25
          maggio 2017, n. 90, citato nelle note alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 9 (Disposizioni finali).  -  1.  Le  disposizioni
          emanate dalle autorita' di vigilanza di settore,  ai  sensi
          di norme abrogate o sostituite  per  effetto  del  presente
          decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo
          2018. 
              2. Le autorita' di vigilanza di settore adottano, entro
          12 mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, le disposizioni attuative dell'art. 16,  comma  2,
          del  decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,  e
          successive modificazioni. 
              3.  Il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico, previsto dall'art.  21,  comma  5,  del  decreto
          legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,   e   successive
          modificazioni, e' adottato entro trentasei mesi dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto. 
              4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute
          nel Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.
          231, e successive modificazioni, i  concessionari  adottano
          gli adeguamenti tecnologici dei propri processi necessari a
          dare attuazione alle disposizioni  contenute  nel  medesimo
          Titolo entro 12 mesi dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
              5.  Il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, recante modalita' tecniche per  l'alimentazione  e
          consultazione del registro di cui all'art. 45  del  decreto
          legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,   e   successive
          modificazioni, e' adottato entro trentasei mesi dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto. 
              6. L'Organismo di cui all'art. 128-undecies TUB,  avvia
          la gestione del registro di cui  all'art.  45  del  decreto
          legislativo  21  novembre  2007,  n.   231   e   successive
          modificazioni entro tre mesi  dall'entrata  in  vigore  del
          decreto di cui al comma 5. 
              7. Gli allegati tecnici a norme contenute  nel  decreto
          legislativo 21 novembre 2007, n. 231, abrogate o sostituite
          per effetto del presente decreto, sono abrogati. 
              8. Gli agenti in attivita'  finanziaria  qualora  nella
          prestazione di servizi di  pagamento  di  cui  all'art.  1,
          comma 1, lettera b),  n.  6,  del  decreto  legislativo  27
          gennaio 2010, n.  11,  riscontrino  in  capo  all'ordinante
          l'assenza del titolo di soggiorno richiesto  dalle  vigenti
          normative in  materia,  entro  dodici  ore  dal  compimento
          dell'operazione, ne danno notizia al Questore del luogo  in
          cui l'operazione e'  stata  compiuta,  unitamente  ai  dati
          relativi  all'identita'  dell'ordinante  e  dell'operazione
          eseguita. 
              9. Le disposizioni relative  ai  consulenti  finanziari
          autonomi e alle societa' di consulenza finanziaria  di  cui
          all'art. 3, comma 2, lettera v), del decreto legislativo 21
          novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni,  entrano
          in vigore  all'avvio  dell'operativita'  dell'organismo  di
          vigilanza  e  tenuta   dell'albo   unico   dei   consulenti
          finanziari di cui all'art. 1,  comma  36,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208. 
              10. I rinvii effettuati da disposizioni,  contenute  in
          qualsiasi atto o provvedimento normativo, a norme abrogate,
          sostituite o modificate per effetto del  presente  decreto,
          si intendono effettuati, in quanto compatibili, alle  norme
          introdotte ovvero  sostituite  per  effetto  della  novella
          recata dal presente decreto.». 
              - Il testo dell'art.  11  del  decreto  legislativo  25
          maggio 2017, n. 92, citato nelle note alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 11 (Controlli e procedimento sanzionatorio). - 1.
          Fermo quanto disposto dall'art.  9,  all'irrogazione  delle
          sanzioni  amministrative  pecuniarie  di  cui  al  presente
          decreto  provvede  il  Ministero  dell'economia   e   delle
          finanze,  udito  il  parere  della   Commissione   prevista
          dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica  14
          maggio 2007, n.  114.  Il  procedimento  sanzionatorio  per
          l'inosservanza del provvedimento di  cui  al  comma  5  del
          presente articolo e per le violazioni di cui agli  articoli
          4 e 6 e' svolto dagli Uffici delle Ragionerie  territoriali
          dello Stato, gia'  individuati  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze 17 novembre 2011,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29  novembre  2011.  La
          Commissione di cui all'art. 1 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, formula pareri  di
          massima, per  categorie  di  violazioni,  utilizzate  dalle
          Ragionerie territoriali dello Stato come riferimenti per la
          decretazione. 
              2. Il decreto che  irroga  la  sanzione  e'  notificato
          all'interessato  ai  sensi  di  legge   e   contestualmente
          comunicato, per  estratto  all'OAM,  per  l'annotazione  in
          apposita sottosezione ad accesso riservato del registro  di
          cui all'art. 3. L'accesso alla sottosezione e'  consentito,
          senza restrizioni, alle autorita' competenti, all'autorita'
          giudiziaria, alle altre  amministrazioni  interessate,  ivi
          compreso  il  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  del
          Ministero dell'interno, per  l'esercizio  delle  rispettive
          competenze. 
              3. La Guardia di finanza, che agisce con  i  poteri  di
          cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo  19  marzo
          2001, n. 68, esercita il  controllo  sull'osservanza  delle
          disposizioni di cui al  presente  decreto  da  parte  degli
          operatori compro oro. A tali fini, il  Nucleo  speciale  di
          polizia valutaria della Guardia di finanza agisce anche con
          i poteri attribuiti al Corpo  dal  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. I  medesimi  poteri
          sono attribuiti ai militari appartenenti  alla  Guardia  di
          finanza ai quali il Nucleo speciale  di  polizia  valutaria
          delega le  operazioni  di  controllo  di  cui  al  presente
          decreto. Restano fermi i  poteri  di  controllo  attribuiti
          agli  ufficiali  e  agenti  di  pubblica  sicurezza   dalle
          disposizioni vigenti. 
              4. La Guardia di finanza,  qualora  nell'esercizio  dei
          poteri di controllo accerti  e  contesti  gravi  violazioni
          delle disposizioni di cui al presente decreto  e  riscontri
          la sussistenza, a carico  del  medesimo  soggetto,  di  due
          distinte annotazioni, anche non consecutive,  nell'apposita
          sottosezione del registro di cui al comma 2,  avvenute  nel
          corso dell'ultimo triennio, propone,  a  titolo  accessorio
          rispetto  alla  sanzione  amministrativa   pecuniaria,   la
          sospensione da quindici giorni a  tre  mesi  dell'esercizio
          dell'attivita' medesima. Il provvedimento di sospensione e'
          adottato dagli uffici centrali del Ministero  dell'economia
          e  delle  finanze  e  notificato  all'interessato   nonche'
          comunicato all'OAM, per  l'annotazione  nella  sottosezione
          del registro di  cui  al  comma  2  e  per  la  sospensione
          dell'efficacia dell'iscrizione,  per  un  periodo  di  pari
          durata.  Del  predetto  provvedimento  e'  data,  altresi',
          notizia al Questore che ha rilasciato la licenza  ai  sensi
          dell'art. 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 
              5.  L'esecuzione  del  provvedimento  di   sospensione,
          attraverso   l'apposizione   del   sigillo   dell'autorita'
          procedente e delle sottoscrizioni del personale  incaricato
          nonche' il controllo sulla sua osservanza  da  parte  degli
          interessati  sono  espletati  dalla  Guardia  di   finanza.
          L'inosservanza del provvedimento di sospensione  e'  punita
          con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro  a
          30.000 euro. 
              6. Con il decreto che irroga la sanzione per violazioni
          degli  obblighi  di  cui  al  presente  decreto,   commesse
          successivamente   all'esecuzione   del   provvedimento   di
          sospensione di cui al comma 5, il Ministero dell'economia e
          delle  finanze,  tenuto   conto   della   rilevanza   della
          violazione,    richiede    all'OAM     la     cancellazione
          dell'operatore compro oro dal registro di cui  all'art.  3.
          L'OAM, disposta  la  cancellazione,  provvede  altresi'  ad
          annotarne  gli  estremi  nella  sottosezione   ad   accesso
          riservato del registro degli operatori compro  oro.  Per  i
          tre anni successivi  al  provvedimento  con  cui  e'  stata
          disposta la cancellazione, l'iscrizione nel registro  degli
          operatori compro  oro  di  cui  all'art.  3  e'  interdetta
          all'operatore compro oro nonche'  ai  suoi  familiari,  per
          tali intendendosi il coniuge, la persona legata  in  unione
          civile o convivenza di fatto, i  figli  e  i  genitori.  La
          violazione del divieto e'  sanzionata  ai  sensi  dell'art.
          8.».