Art. 23 
 
 
Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati  con  carte
di debito e credito 
 
  1. All'articolo 15 del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 4, le parole "carte di debito e carte di credito"  sono
sostituite dalle seguenti parole: "carte di pagamento,  relativamente
ad almeno una carta di debito e una carta di credito". 
  b) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-quater.  A  partire
del 1° luglio 2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento,
di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al
comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del comma  4,  si
applica  nei   confronti   del   medesimo   soggetto   una   sanzione
amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del  4
per cento del  valore  della  transazione  per  la  quale  sia  stata
rifiutata l'accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle
violazioni di cui al presente comma, si applicano le  procedure  e  i
termini previsti dalle disposizioni di cui  alla  legge  24  novembre
1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16 sul pagamento  in  misura
ridotta, e l'autorita' competente  a  ricevere  il  rapporto  di  cui
all'articolo 17 della medesima legge e' il  Prefetto  del  territorio
nel quale hanno avuto luogo  le  violazioni.  All'accertamento  delle
violazioni di cui al presente comma provvedono  gli  organi  che,  ai
sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge n. 689  del  1981,  sono
addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni  per  la  cui
violazione e' prevista la sanzione amministrativa  del  pagamento  di
una somma di denaro, nonche' ai  sensi  dell'articolo  13,  comma  4,
della medesima legge n. 689 del 1981 gli ufficiali e  gli  agenti  di
polizia giudiziaria.".