Art. 36 
 
 
                       Incentivi Conto Energia 
 
  1. In caso di cumulo degli incentivi  alla  produzione  di  energia
elettrica da impianti fotovoltaici di cui  ai  decreti  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio  2011
e 5 luglio 2012  con  la  detassazione  per  investimenti  ambientali
realizzati da piccole e medie imprese prevista dall'articolo 6, commi
da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il contribuente  ha
facolta' di avvalersi di quanto previsto dal comma 2. 
  2.  Il  mantenimento  del  diritto  a  beneficiare  delle   tariffe
incentivanti riconosciute dal Gestore  dei  Servizi  Energetici  alla
produzione di energia elettrica e' subordinato al  pagamento  di  una
somma  determinata  applicando   alla   variazione   in   diminuzione
effettuata  in   dichiarazione   relativa   alla   detassazione   per
investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente. 
  3. I soggetti che intendono avvalersi della definizione di  cui  al
comma 2 devono presentare apposita  comunicazione  all'Agenzia  delle
entrate.  Le  modalita'  di  presentazione  e  il   contenuto   della
comunicazione  sono  stabiliti  con   provvedimento   del   Direttore
dell'Agenzia medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  4. Nella comunicazione di cui al comma  3  il  contribuente  indica
l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il  recupero  delle
agevolazioni non spettanti in virtu' del divieto di cumulo di cui  al
comma 1 e assume l'impegno a rinunciare  agli  stessi  giudizi,  che,
dietro presentazione di copia della comunicazione e  nelle  more  del
pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.  L'estinzione
del  giudizio  e'  subordinata  all'effettivo  perfezionamento  della
definizione  e  alla  produzione,  nello   stesso   giudizio,   della
documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso  contrario,
il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti. 
  5.  La  definizione  si  perfeziona  con  la  presentazione   della
comunicazione di cui al comma 3 e  con  il  pagamento  degli  importi
dovuti ai sensi del presente articolo entro il 30 giugno 2020. 
  6. Resta ferma la facolta' di agire in giudizio a tutela dei propri
diritti per coloro che non ritengono di avvalersi della  facolta'  di
cui al presente articolo.