Art. 4 
 
Semplificazioni in materia di acquisti funzionali alle  attivita'  di
                               ricerca 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450  e  452,  della
legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  in  tema  di  ricorso  al  mercato
elettronico e di utilizzo della rete  telematica,  non  si  applicano
alle universita'  statali  e  alle  istituzioni  di  alta  formazione
artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto  di  beni  e  servizi
funzionalmente destinati all'attivita' di ricerca.