Art. 4 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1.  Dall'attuazione  delle   disposizioni   dell'Accordo   di   cui
all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione  dell'articolo  3,
comma 4 del medesimo Accordo, non devono derivare  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 7, comma  1,  numero
2), 8 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si
fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.