(Accordo-art. 1)
                                                             Allegato 
 
                             ACCORDO TRA 
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
                                 ED 
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SERBIA 
                         SULLA COOPERAZIONE 
                      NEL SETTORE DELLA DIFESA 
 
    Il  Governo  della  Repubblica  italiana  ed  il  Governo   della
Repubblica di Serbia (denominati in seguito «le Parti»), 
    Tenendo conto delle finalita' e dei principi  della  Carta  delle
Nazioni Unite, 
    Desiderosi di contribuire alla pace e alla sicurezza nel mondo, 
    Agendo nello  spirito  di  partenariato  e  cooperazione  con  il
desiderio di sviluppare buone relazioni nel settore della difesa,  al
fine di rafforzare la reciproca stima, la fiducia e la comprensione, 
 
                   Hanno concordato quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
                             Definizioni 
 
  I termini usati in questo Accordo hanno i seguenti significati: 
    1) per Parte Inviante si intende lo Stato che invia il personale,
le unita' e le attrezzature nel territorio della Parte Ospitante; 
    2) per Parte Ospitante si intende lo  Stato  nel  cui  territorio
sono presenti il personale, i beni  e  le  attrezzature  della  Parte
Inviante; 
    3) per Personale  si  intende  il  personale  militare  e  civile
impiegato nelle istituzioni ed autorita' delle Parti.