(Accordo-art. 10)
                              Art. 10. 
 
                   Risoluzione delle controversie 
 
  Qualsiasi potenziale controversia risultante dall'interpretazione o
dall'applicazione del presente Accordo sara'  risolta  esclusivamente
mediante consultazioni e negoziati tra le Parti, attraverso i  canali
diplomatici, senza mediazioni di terze parti.