(Accordo-art. 12)
                              Art. 12. 
 
                             Emendamenti 
 
  1. Il presente Accordo potra' essere emendato attraverso  il  mutuo
consenso scritto delle Parti. 
  2. Gli  emendamenti  entreranno  in  vigore  secondo  le  modalita'
previste dal comma 1 dell'art. 11 del presente Accordo.