Art. 13. Durata e termine 1. Il presente Accordo e' concluso a tempo indeterminato e rimarra' in vigore fino quando le Parti, o una di esse, decideranno di denunciarlo. 2. Ciascuna Parte potra' chiedere la risoluzione del presente Accordo in qualsiasi momento attraverso una notifica scritta all'altra Parte. In tal caso la risoluzione dello stesso avra' effetto novanta (90) giorni dopo la ricezione di tale notifica scritta, attraverso i canali diplomatici. 3. In caso di risoluzione del presente Accordo, tutte le attivita' intraprese durante la vigenza dell'Accordo, dovranno essere portate a termine alle stesse condizioni previste nel momento in cui le stesse attivita' sono cominciate, se non diversamente concordato tra le Parti. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo. Fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013, in due originali, ciascuno nella lingua Italiana, Serba, ed Inglese. In caso di divergenze nell'interpretazione del presente Accordo, fara' fede il testo in lingua inglese. Parte di provvedimento in formato grafico