(Accordo-art. 13)
                              Art. 13. 
 
                          Durata e termine 
 
  1. Il presente Accordo e' concluso a tempo indeterminato e rimarra'
in vigore fino quando  le  Parti,  o  una  di  esse,  decideranno  di
denunciarlo. 
  2. Ciascuna Parte  potra'  chiedere  la  risoluzione  del  presente
Accordo  in  qualsiasi  momento  attraverso  una   notifica   scritta
all'altra Parte. In  tal  caso  la  risoluzione  dello  stesso  avra'
effetto novanta (90)  giorni  dopo  la  ricezione  di  tale  notifica
scritta, attraverso i canali diplomatici. 
  3. In caso di risoluzione del presente Accordo, tutte le  attivita'
intraprese durante la vigenza dell'Accordo, dovranno essere portate a
termine alle stesse condizioni previste nel momento in cui le  stesse
attivita' sono cominciate, se  non  diversamente  concordato  tra  le
Parti. 
  In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal  fine
dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo. 
  Fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013, in  due  originali,  ciascuno
nella lingua Italiana, Serba,  ed  Inglese.  In  caso  di  divergenze
nell'interpretazione del presente Accordo, fara'  fede  il  testo  in
lingua inglese. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico