(Accordo-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                          Principi e scopi 
 
  1.  La  cooperazione  tra  le  Parti,  regolata  dai  principi   di
reciprocita',  uguaglianza  ed  interesse  reciproco,   avverra'   in
conformita' con i rispettivi ordinamenti giuridici degli Stati  Parte
e con gli impegni internazionali assunti, nonche'  con  gli  obblighi
della Parte italiana conseguenti dalla  sua  appartenenza  all'Unione
Europea e dagli obblighi delle Parti derivanti dalla loro adesione ad
organizzazioni internazionali. 
  2. Scopo del presente Accordo e' di stabilire le aree e le forme di
cooperazione, i principi generali e le procedure per la  cooperazione
tra le Parti nel settore della difesa.