Art. 2. Principi e scopi 1. La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di reciprocita', uguaglianza ed interesse reciproco, avverra' in conformita' con i rispettivi ordinamenti giuridici degli Stati Parte e con gli impegni internazionali assunti, nonche' con gli obblighi della Parte italiana conseguenti dalla sua appartenenza all'Unione Europea e dagli obblighi delle Parti derivanti dalla loro adesione ad organizzazioni internazionali. 2. Scopo del presente Accordo e' di stabilire le aree e le forme di cooperazione, i principi generali e le procedure per la cooperazione tra le Parti nel settore della difesa.