(Accordo-art. 3)
                               Art. 3. 
 
                        Cooperazione generale 
 
  1. Ai sensi del presente Accordo,  le  Competenti  Autorita'  delle
Parti svilupperanno piani  pluriennali  ed  annuali  di  cooperazione
bilaterale, specificandone le attivita', le  date  ed  i  luoghi,  le
autorita' responsabili, il numero dei partecipanti ed altre questioni
riguardanti   l'organizzazione   e   l'attuazione   dei   piani    di
cooperazione. 
  2. Ai fini dell'attuazione  del  presente  Accordo,  le  Competenti
Autorita' delle Parti potranno concludere specifici accordi. 
  3. Le  Competenti  Autorita'  incaricate  ad  attuare  il  presente
Accordo sono il Ministero della Difesa della Repubblica italiana  per
il Governo della Repubblica italiana ed  il  Ministero  della  Difesa
della Repubblica di Serbia per il Governo della Repubblica di Serbia. 
  4.  Eventuali  consultazioni  dei  rappresentanti  delle  Parti  si
terranno  alternativamente  nella   Repubblica   italiana   e   nella
Repubblica di Serbia  allo  scopo  di  elaborare  ed  approvare,  ove
opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali  accordi  specifici
ad  integrazione  e  completamento  del  presente  Accordo,   nonche'
eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate Italiane e le
Forze Armate della Serbia.