Art. 3. Cooperazione generale 1. Ai sensi del presente Accordo, le Competenti Autorita' delle Parti svilupperanno piani pluriennali ed annuali di cooperazione bilaterale, specificandone le attivita', le date ed i luoghi, le autorita' responsabili, il numero dei partecipanti ed altre questioni riguardanti l'organizzazione e l'attuazione dei piani di cooperazione. 2. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, le Competenti Autorita' delle Parti potranno concludere specifici accordi. 3. Le Competenti Autorita' incaricate ad attuare il presente Accordo sono il Ministero della Difesa della Repubblica italiana per il Governo della Repubblica italiana ed il Ministero della Difesa della Repubblica di Serbia per il Governo della Repubblica di Serbia. 4. Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente nella Repubblica italiana e nella Repubblica di Serbia allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonche' eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate Italiane e le Forze Armate della Serbia.