Art. 4. Aree di cooperazione Le Parti potranno cooperare nelle seguenti aree: 1) politica di difesa e sicurezza; 2) ricerca e sviluppo di armi ed equipaggiamenti militari; 3) approvvigionamento di prodotti e servizi della difesa; 4) supporto logistico; 5) operazioni umanitarie e di supporto alla pace; 6) industria della difesa, scambio e transito di materiali ed equipaggiamenti militari; 7) organizzazione delle Forze Armate, la struttura, l'acquisizione e la gestione delle Forze Armate, amministrazione e gestione delle risorse umane; 8) protezione ambientale e controllo dell'inquinamento causato da attivita' militari; 9) formazione ed addestramento in campo militare; 10) polizia militare; 11) sanita' militare; 12) storia e cultura militare; 13) sport militare e 14) altri settori militari di interesse comune concordati dalle Parti o dalle loro Competenti Autorita'.