(Accordo-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                        Aree di cooperazione 
 
  Le Parti potranno cooperare nelle seguenti aree: 
    1) politica di difesa e sicurezza; 
    2) ricerca e sviluppo di armi ed equipaggiamenti militari; 
    3) approvvigionamento di prodotti e servizi della difesa; 
    4) supporto logistico; 
    5) operazioni umanitarie e di supporto alla pace; 
    6) industria della difesa, scambio e  transito  di  materiali  ed
equipaggiamenti militari; 
    7)   organizzazione   delle   Forze   Armate,    la    struttura,
l'acquisizione e la gestione delle Forze  Armate,  amministrazione  e
gestione delle risorse umane; 
    8) protezione ambientale e controllo dell'inquinamento causato da
attivita' militari; 
    9) formazione ed addestramento in campo militare; 
    10) polizia militare; 
    11) sanita' militare; 
    12) storia e cultura militare; 
    13) sport militare e 
    14) altri settori militari di interesse comune  concordati  dalle
Parti o dalle loro Competenti Autorita'.