Art. 5. Modalita' di cooperazione Le Parti coopereranno attraverso le seguenti modalita': 1) incontri tra i Ministri della Difesa, Capi di Stato Maggiore della Difesa, i loro Vice ed altri rappresentanti autorizzati; 2) scambio di esperienze tra esperti delle Parti; 3) dibattiti, consultazioni, incontri e partecipazione a convegni, conferenze, seminari e corsi; 4) organizzazione e svolgimento di corsi ed esercitazioni militari; 5) scambio di osservatori ad esercitazioni militari; 6) partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della Pace; 7) visite di unita' militari; 8) scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi e 9) altri settori militari di interesse comune delle Parti o delle rispettive Autorita' Competenti.