(Accordo-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                      Modalita' di cooperazione 
 
  Le Parti coopereranno attraverso le seguenti modalita': 
    1) incontri tra i Ministri della Difesa, Capi di  Stato  Maggiore
della Difesa, i loro Vice ed altri rappresentanti autorizzati; 
    2) scambio di esperienze tra esperti delle Parti; 
    3)  dibattiti,  consultazioni,  incontri   e   partecipazione   a
convegni, conferenze, seminari e corsi; 
    4)  organizzazione  e  svolgimento  di  corsi  ed   esercitazioni
militari; 
    5) scambio di osservatori ad esercitazioni militari; 
    6) partecipazione ad  operazioni  umanitarie  e  di  mantenimento
della Pace; 
    7) visite di unita' militari; 
    8) scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi e 
    9) altri settori militari di interesse comune delle Parti o delle
rispettive Autorita' Competenti.