Art. 6. Cooperazione nel campo dei materiali per la difesa 1. Ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali ed allo scopo di regolare le attivita' relative agli armamenti ed agli equipaggiamenti della difesa, le Parti concorderanno in merito ad una possibile cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti: 1) navi e relativi equipaggiamenti per uso militare; 2) aeromobili ed elicotteri militari e relativo equipaggiamento; 3) carri armati e veicoli per uso militare; 4) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento; 5) armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento; 6) bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo; 7) polveri, esplosivi e propellenti per uso militare; 8) sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento per uso militare; 9) materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare; 10) materiali specifici per l'addestramento militare; 11) macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni e 12) equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare. 2. Il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze Armate sara' sviluppato nell'ambito del presente Accordo e potra' essere attuato attraverso operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite societa' private autorizzate dalle Parti. 3. La Parte importatrice si impegna a non riesportare il materiale acquisito a terze parti senza il consenso scritto della Parte cedente.