(Accordo-art. 6)
                               Art. 6. 
 
         Cooperazione nel campo dei materiali per la difesa 
 
  1. Ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali ed  allo  scopo
di  regolare  le  attivita'   relative   agli   armamenti   ed   agli
equipaggiamenti della difesa, le Parti concorderanno in merito ad una
possibile cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti: 
    1) navi e relativi equipaggiamenti per uso militare; 
    2) aeromobili ed elicotteri militari e relativo equipaggiamento; 
    3) carri armati e veicoli per uso militare; 
    4) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento; 
    5) armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento; 
    6) bombe, mine (fatta eccezione per le  mine  anti-uomo),  razzi,
missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo; 
    7) polveri, esplosivi e propellenti per uso militare; 
    8) sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici  e  relativo
equipaggiamento per uso militare; 
    9) materiali speciali blindati appositamente  costruiti  per  uso
militare; 
    10) materiali specifici per l'addestramento militare; 
    11) macchine ed equipaggiamento costruiti per  la  fabbricazione,
il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni e 
    12) equipaggiamento  speciale  appositamente  costruito  per  uso
militare. 
  2. Il reciproco equipaggiamento di  materiali  di  interesse  delle
rispettive Forze Armate sara'  sviluppato  nell'ambito  del  presente
Accordo e potra' essere  attuato  attraverso  operazioni  dirette  da
Stato a Stato  oppure  tramite  societa'  private  autorizzate  dalle
Parti. 
  3. La Parte importatrice si impegna a non riesportare il  materiale
acquisito a  terze  parti  senza  il  consenso  scritto  della  Parte
cedente.