(Accordo-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                         Aspetti finanziari 
 
  1. Ciascuna Parte sosterra' le spese di sua competenza  concernenti
l'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse: 
    1) le spese di viaggio,  di  vitto  ed  alloggio,  gli  stipendi,
l'assicurazione per la malattia e gli infortuni,  nonche'  gli  oneri
relativi ad ogni altra indennita'  dovuta  al  proprio  personale  in
conformita' alle proprie norme; 
    2) le spese mediche ed odontoiatriche, nonche' le spese derivanti
dalla  evacuazione  di  proprio  personale  malato,   infortunato   o
deceduto. 
  2. La  Parte  ospitante  fornira',  in  caso  di  necessita',  cure
gratuite d'urgenza al personale  della  Parte  inviante,  durante  la
permanenza nel proprio territorio. 
  3. Tutte le  attivita'  condotte  ai  sensi  del  presente  Accordo
saranno subordinate alla disponibilita' di Fondi delle Parti.