(Accordo-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                         Risarcimento danni 
 
  1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte Ospitante, da  un
membro  della  Parte  Inviante  durante   la   missione/esercitazione
relativa alle aree di cooperazione ai  sensi  del  presente  Accordo,
sara' a carico della Parte Inviante. 
  2. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite  o
di danni causati nello svolgimento o in  connessione  alle  attivita'
previste dal presente Accordo,  nonche'  qualsiasi  perdita  o  danno
causato a terzi, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale  perdita
o danno.