Art. 8. Risarcimento danni 1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte Ospitante, da un membro della Parte Inviante durante la missione/esercitazione relativa alle aree di cooperazione ai sensi del presente Accordo, sara' a carico della Parte Inviante. 2. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati nello svolgimento o in connessione alle attivita' previste dal presente Accordo, nonche' qualsiasi perdita o danno causato a terzi, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.