(Accordo-art. 9)
                               Art. 9. 
 
                      Proprieta' intellettuale 
 
  Le Parti si impegneranno ad attuare  le  procedure  necessarie  per
garantire la protezione della proprieta' intellettuale ed i  brevetti
derivanti da iniziative  condotte  in  conformita'  con  il  presente
Accordo ed ai sensi delle legislazioni nazionali degli Stati Parte  e
degli Accordi internazionali sottoscritti in materia dalle Parti.