Art. 13 
 
   Custodia ed impiego delle armi a bordo del naviglio mercantile 
 
  1. Le armi e le munizioni autorizzate sono custodite a bordo  della
nave, nei locali di cui all'articolo 4 del  decreto  dirigenziale  23
marzo  2015,  n.  307,  del  Comandante  generale  del  Corpo   delle
capitanerie di porto -  Guardia  costiera,  in  appositi  contenitori
metallici corazzati, collocati in spazi  protetti,  distinti  per  le
armi e per le munizioni,  chiusi  con  serratura  di  sicurezza  tipo
cassaforte, le cui chiavi sono  nella  disponibilita'  esclusiva  del
Comandante della nave. Le armi sono custodite scariche. 
  2. L'uso delle armi a bordo  delle  navi  da  parte  delle  guardie
giurate e' consentito nei casi previsti dal  codice  penale  e  dalle
leggi speciali in materia ed e' in ogni caso disposto dal  Comandante
della nave, nel rispetto delle disposizioni contenute negli  articoli
8, 186, 187, 295,  297  e  302  del  codice  della  navigazione,  che
impartisce le necessarie ed opportune  disposizioni  al  responsabile
delle guardie giurate a bordo. 
 
          Note all'art. 13: 
 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   4   decreto
          dirigenziale n. 307  del  23  marzo  2015,  del  Comandante
          generale del Corpo delle Capitanerie  di  porto  -  Guardia
          Costiera. 
                «Art. 4 (Locale deposito munizioni). - 1.  Le  unita'
          che richiedono l'imbarco del Nucleo Militare di  Protezione
          o delle Guardie giurate devono possedere idoneo locale  per
          il deposito e trasporto di  munizioni  classificate  almeno
          per la classe 1.4S "Esplosivi" di cui al  Codice  IMDG.  Il
          locale per il deposito e trasporto di munizioni e' idoneo e
          conforme ai regolamenti  dell'Organismo  autorizzato  della
          nave.  Le  unita'  di  cui  all'articolo   1,   certificate
          successivamente alla data del 26 luglio 2011, sono conformi
          a  quanto  previsto  dai  regolamenti  dell'Ente   tecnico.
          L'idoneita'  e  conformita'  del   locale   e'   dimostrata
          attraverso specifica attestazione  da  rilasciarsi  a  cura
          degli Organismi/Enti preposti. 
                2.  Per  quanto  attiene  all'impiego  delle  guardie
          giurate, si rinvia altresi' a quanto previsto  nel  decreto
          interministeriale n.266 del 28  dicembre  2012,  in  merito
          alle condizioni  di  trasporto  e  deposito  delle  armi  e
          munizioni.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 8, 186, 187,  295,
          297 e 302 del Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327: 
                «Art. 8 (Legge regolatrice dei poteri  e  dei  doveri
          del comandante). - I poteri, i doveri e le attribuzioni del
          comandante della nave o dell'aeromobile sono regolati dalla
          legge nazionale della nave o dell'aeromobile.». 
                «Art. 186 (Autorita'  del  comandante).  -  Tutte  le
          persone che si trovano a bordo sono soggette  all'autorita'
          del comandante della nave.» 
                «Art.187  (Disciplina  di  bordo).  -  I   componenti
          dell'equipaggio devono prestare obbedienza ai  superiori  e
          uniformarsi alle loro  istruzioni  per  il  servizio  e  la
          disciplina di bordo. 
                Contro i provvedimenti del comandante della nave  che
          concernono l'esercizio della loro attivita',  i  componenti
          dell'equipaggio possono presentare  reclamo  al  comandante
          del porto o all'autorita' consolare;  il  comandante  della
          nave non puo' impedire che chi intende proporre reclamo  si
          presenti  alle  predette  autorita',  salvo   che   urgenti
          esigenze del servizio richiedano la presenza del componente
          dell'equipaggio a bordo. 
                Per il reclamo dei componenti dell'equipaggio di navi
          addette ai servizi pubblici di  linea  o  di  rimorchio  in
          navigazione interna, si applicano le disposizioni stabilite
          da leggi e regolamenti speciali.». 
                «Art. 295 (Direzione nautica, rappresentanza e poteri
          legali). - Al comandante della  nave,  in  modo  esclusivo,
          spetta la direzione della manovra e della navigazione. 
                Il comandante rappresenta l'armatore.  Nei  confronti
          di tutti gli interessati  nella  nave  e  nel  carico  egli
          esercita i poteri che gli sono attribuiti dalla legge.» 
                «Art.  297  (Doveri  del   comandante   prima   della
          partenza). - Prima della partenza il  comandante,  oltre  a
          promuovere la visita nei modi previsti dal presente codice,
          deve di persona  accertarsi  che  la  nave  sia  idonea  al
          viaggio da intraprendere, bene armata ed equipaggiata. Deve
          altresi'  accertarsi  che  la  nave  sia   convenientemente
          caricata e stivata.» 
                «Art.  302  (Provvedimenti  per  la  salvezza   della
          spedizione). - Se  nel  corso  del  viaggio  si  verificano
          eventi che mettono in pericolo la spedizione, il comandante
          deve cercare di assicurarne la salvezza con tutti  i  mezzi
          che sono a sua  immediata  disposizione  o  che  egli  puo'
          procurarsi  riparando  in  un  porto   ovvero   richiedendo
          l'assistenza di altre navi. 
                Se a tal fine e'  necessario  procurarsi  denaro,  il
          comandante deve provvedere ai sensi dell'articolo 307. 
                Se e'  necessario  sacrificare  o  danneggiare  parti
          della  nave  o  del  carico,  egli  deve,  per  quanto   e'
          possibile, procedere cominciando dalle cose di minor valore
          e da quelle per cui piu' utile si appalesa il sacrificio  e
          meno indispensabile la conservazione.».