Art. 3 
 
Caratteristiche  delle  navi  per  lo  svolgimento  dei  servizi   di
                             protezione 
 
  1. I servizi di protezione del naviglio mercantile  sono  svolti  a
bordo delle navi che hanno le seguenti caratteristiche: 
    a) essere  predisposte  per  la  difesa  da  atti  di  pirateria,
mediante l'attuazione di almeno una delle  vigenti  «best  management
practices» di autoprotezione del naviglio definite dall'IMO; 
    b) essere conformi ai requisiti previsti dalle  disposizioni  del
comandante generale del Corpo delle capitanerie di  porto  -  Guardia
costiera  in  materia  di  sicurezza  della  navigazione  (safety)  e
sicurezza marittima (maritime security), adottate in  relazione  alle
competenze in  materia  di  sicurezza  della  navigazione  attribuite
dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84; 
    c)  essere  predisposte  per  la  custodia  delle  armi  e  delle
munizioni secondo le previsioni di cui all'articolo 13, comma 1. 
 
          Note all'art. 3: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3  della  legge  28
          gennaio 1994, n. 84. 
                «Art.  3.   -   1.   L'Ispettorato   generale   delle
          capitanerie di porto e' costituito in comando generale  del
          Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, cui e'
          preposto un ammiraglio  ispettore  capo  appartenente  allo
          stesso Corpo,  senza  aumento  di  organico  ne'  di  spese
          complessive, dipende dal Ministero delle  infrastrutture  e
          dei trasporti nei limiti di quanto dispone il  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014,  n.
          72, e svolge le attribuzioni  previste  dalle  disposizioni
          vigenti; esercita altresi'  le  competenze  in  materia  di
          sicurezza della navigazione attribuite al  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti.  Le  capitanerie  di  porto
          dipendono  funzionalmente  dal  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e  del  mare  e  dal  Ministero
          delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  per  le
          materie di rispettiva competenza.».