Art. 6 
 
Modalita' di svolgimento  dei  servizi  di  protezione  del  naviglio
                             mercantile 
 
  1. Le modalita'  di  svolgimento  dei  servizi  di  protezione  del
naviglio  mercantile  sono  stabilite  dal  regolamento  di  servizio
redatto secondo quanto  previsto  dall'allegato  D  del  decreto  del
Ministro  dell'interno  1°  dicembre  2010,  n.  269,  approvato  dal
Questore della provincia ove ha sede l'istituto di vigilanza privata,
ovvero,  per  le  guardie  giurate  dipendenti  dagli  armatori,  dal
Questore della provincia in cui ha sede la societa' di armamento. 
  2. Il regolamento di servizio di cui  al  comma  1,  deve  comunque
prevedere: 
    a) che il numero delle guardie giurate impiegate  a  bordo  delle
navi deve essere sempre adeguato in rapporto alle esigenze di  difesa
e rapportato  alla  tipologia  di  nave,  alle  merci  ed  ai  valori
trasportati  ed  al  numero  ed  alla  tipologia   dei   sistemi   di
autoprotezione attivati a bordo, ai sensi dell'articolo 5,  comma  5,
del  decreto-legge  12  luglio  2011,   n.   107,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 e  comunque,  tenuto
conto anche dei limiti di utilizzo delle armi di  cui  al  successivo
comma 4, non  inferiore  a  tre.  Il  numero  delle  guardie  giurate
impiegate a bordo deve altresi' essere idoneo a garantire il rispetto
della vigente normativa in tema di orario di lavoro,  riposo,  lavoro
straordinario; 
    b) che per ogni nucleo di guardie giurate impiegato a bordo della
nave deve essere nominato un responsabile (team leader),  individuato
nella  guardia  avente   maggiore   esperienza,   cui   e'   affidata
l'organizzazione operativa del nucleo stesso, nel rispetto di  quanto
previsto dal regolamento di  servizio  e  secondo  le  direttive  del
comandante della nave al quale lo stesso si deve sempre rapportare; 
    c) un  esplicito  rinvio  alle  procedure  tecnico-amministrative
relative all'imbarco delle guardie giurate individuate dal comandante
generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera,  ai
sensi del decreto dirigenziale 23 marzo 2015, n. 307; 
  3. Il titolare dell'istituto  di  vigilanza,  nell'ipotesi  di  cui
all'articolo 134 T.U.L.P.S., ovvero l'armatore, nell'ipotesi  di  cui
all'articolo 133 del medesimo Testo unico, quando le guardie  giurate
sono imbarcate direttamente nei porti degli Stati confinanti  con  le
aree a rischio pirateria, comunicano al Questore che ha approvato  il
regolamento di servizio, le generalita'  delle  guardie  giurate  che
debbono svolgere il servizio, la nave sulla quale operano, la  durata
del servizio, i porti di imbarco e sbarco. 
  4. L'uso delle armi e' consentito  nei  casi  previsti  dal  codice
penale e dalle leggi speciali in materia. 
 
          Note all'art. 6: 
 
              -  Per  l'Allegato   D   del   decreto   del   Ministro
          dell'interno 1 dicembre 2010, n. 269, si  veda  nelle  note
          alle premesse. 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  5,   comma   5,   del
          decreto-legge 12  luglio  2011,  n.  107,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, nr. 130, si  veda
          nelle note alle premesse.