Art. 11 
 
Posti di funzione dirigenziale e dotazioni  organiche  del  personale
                          non dirigenziale 
 
  1. Le dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica
dirigenziale e delle  aree  prima,  seconda  e  terza  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  sono  individuate
nell'allegata  Tabella  A,  che  costituisce  parte  integrante   del
presente decreto. 
  2. Nell'ambito della dotazione organica dei  dirigenti  di  seconda
fascia, di cui alla predetta Tabella A, sono compresi nove  posti  di
funzione dirigenziale di livello non generale presso  gli  uffici  di
diretta collaborazione del Ministro  e  l'Organismo  indipendente  di
valutazione della performance. 
  3. Il personale dirigenziale di livello generale e non generale del
Ministero e'  inserito  nei  ruoli  del  personale  dirigenziale  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  4. Il personale non dirigenziale  del  Ministero  e'  inserito  nel
ruolo del personale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca. 
  5. Al fine di assicurare la necessaria  flessibilita'  di  utilizzo
delle risorse umane alle effettive esigenze  operative,  il  Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  con   proprio
successivo decreto,  effettua  la  ripartizione  dei  contingenti  di
personale dirigenziale e non dirigenziale nelle strutture in  cui  si
articola l'amministrazione. Il decreto e' tempestivamente  comunicato
alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica ed al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.