Art. 2 Programmazione e reclutamento del personale 1. Le Istituzioni, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, predispongono piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato. La programmazione deve tener conto dell'effettivo fabbisogno di personale per il migliore funzionamento delle attivita' didattiche e dei servizi amministrativi, della propria dotazione organica, considerati i posti gia' vacanti e quelli disponibili nel triennio per cessazioni dal servizio, nonche' degli equilibri di bilancio. 2. La programmazione del reclutamento del personale di cui al comma 1 e' approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il mese di dicembre di ogni anno con riferimento al triennio successivo e puo' essere aggiornata annualmente in sede di approvazione del bilancio consuntivo, e comunque, non oltre il mese di maggio, o del successivo bilancio di previsione, nonche' in ogni tempo per l'adeguamento ad eventuali modifiche della normativa statale, previo esperimento delle procedure di mobilita' previste dal CCNL entro il mese di aprile. 3. La programmazione del reclutamento del personale di cui al comma 1, a invarianza di costo complessivo della dotazione organica e nel rispetto delle risorse complessive rese disponibili ai sensi della lettera c), si conforma ai seguenti criteri: a) possibilita' di convertire i posti di organico vacanti del personale docente in posti del personale tecnico-amministrativo e viceversa, dandone specifica motivazione in relazione alla tipologia dei servizi di supporto e all'offerta formativa delle Istituzioni, nel rispetto di una dotazione organica in cui il rapporto tra personale tecnico-amministrativo e personale docente non puo' comunque essere superiore allo 0,5; b) possibilita' di convertire cattedre appartenenti a determinati settori artistico-disciplinari in altrettante cattedre appartenenti ad altri settori artistico-disciplinari, tenuto conto della domanda di formazione. La conversione e' attuata nel rispetto del limite annuo del trenta per cento delle cattedre che risultano vacanti all'inizio dell'anno accademico successivo rispetto a quello in cui e' stata approvata la programmazione del reclutamento del personale di cui al comma 1 e con arrotondamento all'unita' superiore; c) destinazione al reclutamento a tempo indeterminato, con riferimento a ciascun anno accademico, in conformita' alle facolta' assunzionali definite entro il mese di febbraio precedente all'inizio dell'anno accademico ed entro i limiti delle risorse a bilancio disponibili, di una spesa complessiva, calcolata parametrando le qualifiche al costo medio equivalente del docente di prima fascia, secondo quanto previsto nell'allegata tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, pari alla somma: 1) del cento per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 2) di un importo non superiore al dieci per cento, per l'anno accademico 2020/2021, della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016/2017 per i contratti a tempo determinato stipulati per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica, da ripartire con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; d) obbligo di destinare annualmente, nell'ambito della programmazione di riferimento e una volta esperite le procedure di mobilita' previste dal CCNL, a livello di singola Istituzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla lettera c) e nei limiti della relativa capienza, una quota pari ad almeno il trentacinque per cento del budget per le assunzioni a tempo indeterminato alla chiamata dei docenti che risultano nelle graduatorie per soli titoli e secondo il seguente ordine: 1) nelle graduatorie nazionali ad esaurimento (GNE) di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 2) nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143; 3) nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; 4) nelle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; e) obbligo di destinare annualmente, nell'ambito della programmazione di riferimento a livello di singola Istituzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla lettera c) e nei limiti della relativa capienza, una quota pari ad almeno il dieci per cento del budget per le assunzioni a tempo indeterminato alla chiamata di coloro che sono inseriti nelle graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET) di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417; f) obbligo di destinare annualmente, nell'ambito della programmazione di riferimento a livello di singola Istituzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla lettera c) e nei limiti della relativa capienza, una quota complessiva pari ad almeno il dieci per cento e non superiore al venti per cento del budget al reclutamento di docenti di prima fascia: 1) per soli titoli, secondo i criteri e le modalita' di cui all'articolo 4, ad esclusione della prova di cui alla lettera h) a cui concorrono i docenti di seconda fascia assunti, con selezione per esami e titoli, dall'Istituzione che bandisce la procedura con contratto a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici; 2) per esami e titoli, secondo i criteri e le modalita' di cui all'articolo 4, a cui concorrono i docenti di seconda fascia assunti, con selezione per titoli, dall'Istituzione che bandisce la procedura con contratto a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici. L'eventuale disponibilita' di spesa non utilizzata per mancanza del vincitore delle procedure di reclutamento di cui ai numeri 1) e 2), resta nella disponibilita' dell'Istituzione per essere destinata alle procedure di cui alle lettere d), e) e g); g) obbligo per la singola Istituzione, entro i limiti di cui alla lettera c) e con riferimento all'anno accademico 2020/2021, di destinare una quota minima del dieci per cento del budget di cui alla lettera c) al reclutamento di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, che sia in possesso di tutti i seguenti requisiti: 1) risulti in servizio su posto vacante alla data di entrata in vigore del presente regolamento con contratti a tempo determinato presso l'Istituzione che procede all'assunzione; 2) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attivita' svolte, con procedure concorsuali nazionali o di Istituto anche espletate presso Istituzioni AFAM, scolastiche o universitarie diverse da quella che procede all'assunzione; 3) abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell'Istituzione che procede all'assunzione o in altra Istituzione AFAM. 4. Le assunzioni di personale effettuate con le procedure di cui al comma 3, lettere d) ed e), non possono superare il limite del cinquanta per cento di quelle svolte con le procedure di cui all'articolo 4. 5. Nell'ambito delle assunzioni riferite alle graduatorie nazionali di cui al comma 3, lettere d) ed e), l'avente titolo a cui viene proposta l'assunzione da parte dell'Istituzione, individuato mediante lo scorrimento delle graduatorie, ha quindici giorni di tempo per accettare la presa di servizio, che in ogni caso avviene con l'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo; in caso di accettazione della proposta di assunzione a tempo indeterminato, il docente e' cancellato dalle graduatorie nazionali per il relativo settore artistico-disciplinare; in caso di rinuncia o di decorrenza del termine senza accettazione, il docente decade dalla graduatoria esclusivamente con riferimento all'Istituzione che ne ha proposto l'assunzione, ferma restando la permanenza nella graduatoria nazionale.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti all'articolo 270 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, vedasi nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, recante Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in materia di esami di Stato e di Universita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 2004, n. 88 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 4 giugno 2004, n. 143 (Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2004, n. 130): «Art. 2-bis (Graduatorie dell'AFAM). - 1. I docenti precari che hanno prestato servizio per 360 giorni nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) sono inseriti in apposite e specifiche graduatorie, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali da svolgersi secondo modalita' definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.». - Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 2, del citato decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104: «Art. 19 (Alta formazione artistica, musicale e coreutica). - (Omissis). 2. Il personale docente che non sia gia' titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto e' inserito, fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento e' disposto con modalita' definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.: «655. Il personale docente che non sia gia' titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui al comma 653 che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2017-2018 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e' inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli e di quelle di cui al comma 653, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento e' disposto con modalita' definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.». - Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, recante Norme in materia di reclutamento del personale della scuola, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1989, n. 260 e convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1990, n. 1: «Art. 12. - (Omissis). 2. Alle graduatorie del concorso per soli titoli indetto ai sensi del comma 1 sono attribuiti tutti i posti, compresi quelli destinati nella misura del 50 per cento al corrispondente concorso per titoli ed esami, che siano disponibili e vacanti all'inizio dell'anno scolastico 1989-90 dopo l'esaurimento delle relative graduatorie nazionali compilate ai sensi dello articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, e delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nonche' di eventuali graduatorie, ancora valide, di precedenti concorsi per titoli ed esami e della graduatoria del concorso per titoli riservato agli assistenti di ruolo delle Accademie di belle arti, indetto ai sensi dell'articolo 55 della legge 20 maggio 1982, n. 270 . (Omissis).».