Art. 2 
 
             Programmazione e reclutamento del personale 
 
  1. Le Istituzioni, nell'ambito della propria autonomia didattica  e
organizzativa, predispongono piani triennali  per  la  programmazione
del reclutamento del personale docente  e  tecnico-amministrativo,  a
tempo indeterminato e determinato. La programmazione deve tener conto
dell'effettivo fabbisogno di personale per il migliore  funzionamento
delle  attivita'  didattiche  e  dei  servizi  amministrativi,  della
propria dotazione organica, considerati i posti gia' vacanti e quelli
disponibili nel triennio per cessazioni dal servizio,  nonche'  degli
equilibri di bilancio. 
  2. La programmazione del reclutamento del personale di cui al comma
1 e' approvata dal  consiglio  di  amministrazione  su  proposta  del
consiglio accademico entro il mese  di  dicembre  di  ogni  anno  con
riferimento  al  triennio  successivo  e   puo'   essere   aggiornata
annualmente in  sede  di  approvazione  del  bilancio  consuntivo,  e
comunque, non oltre il mese di maggio, o del successivo  bilancio  di
previsione, nonche' in ogni  tempo  per  l'adeguamento  ad  eventuali
modifiche della normativa statale, previo esperimento delle procedure
di mobilita' previste dal CCNL entro il mese di aprile. 
  3. La programmazione del reclutamento del personale di cui al comma
1, a invarianza di costo complessivo della dotazione organica  e  nel
rispetto delle risorse complessive rese disponibili  ai  sensi  della
lettera c), si conforma ai seguenti criteri: 
    a) possibilita' di convertire i posti  di  organico  vacanti  del
personale docente in posti  del  personale  tecnico-amministrativo  e
viceversa, dandone specifica motivazione in relazione alla  tipologia
dei servizi di supporto e all'offerta  formativa  delle  Istituzioni,
nel rispetto di  una  dotazione  organica  in  cui  il  rapporto  tra
personale  tecnico-amministrativo  e  personale  docente   non   puo'
comunque essere superiore allo 0,5; 
    b) possibilita' di convertire cattedre appartenenti a determinati
settori artistico-disciplinari in altrettante  cattedre  appartenenti
ad altri settori artistico-disciplinari, tenuto conto  della  domanda
di formazione. La conversione e'  attuata  nel  rispetto  del  limite
annuo del trenta per  cento  delle  cattedre  che  risultano  vacanti
all'inizio dell'anno accademico successivo rispetto a quello  in  cui
e' stata approvata la programmazione del reclutamento  del  personale
di cui al comma 1 e con arrotondamento all'unita' superiore; 
    c)  destinazione  al  reclutamento  a  tempo  indeterminato,  con
riferimento a ciascun anno accademico, in conformita'  alle  facolta'
assunzionali definite entro il mese di febbraio precedente all'inizio
dell'anno accademico ed entro  i  limiti  delle  risorse  a  bilancio
disponibili, di una  spesa  complessiva,  calcolata  parametrando  le
qualifiche al costo medio equivalente del docente  di  prima  fascia,
secondo quanto previsto  nell'allegata  tabella  1,  che  costituisce
parte integrante del presente decreto, pari alla somma: 
      1) del cento per cento dei risparmi derivanti dalle  cessazioni
dal servizio dell'anno accademico precedente individuati con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
      2) di un importo non superiore al dieci per cento,  per  l'anno
accademico 2020/2021,  della  spesa  sostenuta  nell'anno  accademico
2016/2017 per i  contratti  a  tempo  determinato  stipulati  per  la
copertura dei posti vacanti nella dotazione  organica,  da  ripartire
con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca; 
    d)  obbligo   di   destinare   annualmente,   nell'ambito   della
programmazione di riferimento e una volta esperite  le  procedure  di
mobilita' previste dal CCNL, a livello di  singola  Istituzione,  nel
rispetto dei limiti di spesa di cui alla  lettera  c)  e  nei  limiti
della relativa capienza, una quota pari ad almeno il trentacinque per
cento del  budget  per  le  assunzioni  a  tempo  indeterminato  alla
chiamata dei docenti che risultano nelle graduatorie per soli  titoli
e secondo il seguente ordine: 
      1) nelle graduatorie nazionali  ad  esaurimento  (GNE)  di  cui
all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297; 
      2) nelle graduatorie nazionali di cui  all'articolo  2-bis  del
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 giugno 2004, n. 143; 
      3) nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2,
del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; 
      4)  nelle  graduatorie  nazionali   ad   esaurimento   di   cui
all'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
    e)  obbligo   di   destinare   annualmente,   nell'ambito   della
programmazione di riferimento a livello di singola  Istituzione,  nel
rispetto dei limiti di spesa di cui alla  lettera  c)  e  nei  limiti
della relativa capienza, una quota pari ad almeno il dieci per  cento
del budget per le assunzioni a tempo indeterminato alla  chiamata  di
coloro che sono inseriti nelle graduatorie nazionali dei concorsi per
esami  e  titoli  (GET)  di  cui  all'articolo  12,  comma   2,   del
decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417; 
    f)  obbligo   di   destinare   annualmente,   nell'ambito   della
programmazione di riferimento a livello di singola  Istituzione,  nel
rispetto dei limiti di spesa di cui alla  lettera  c)  e  nei  limiti
della relativa capienza, una quota  complessiva  pari  ad  almeno  il
dieci per cento e non superiore al venti  per  cento  del  budget  al
reclutamento di docenti di prima fascia: 
      1) per soli titoli, secondo i criteri e  le  modalita'  di  cui
all'articolo 4, ad esclusione della prova di cui alla  lettera  h)  a
cui concorrono i docenti di seconda fascia assunti, con selezione per
esami e  titoli,  dall'Istituzione  che  bandisce  la  procedura  con
contratto a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici; 
      2) per esami e titoli, secondo i criteri e le modalita' di  cui
all'articolo 4, a cui concorrono i docenti di seconda fascia assunti,
con selezione per titoli, dall'Istituzione che bandisce la  procedura
con contratto a tempo indeterminato da almeno  tre  anni  accademici.
L'eventuale disponibilita' di spesa non utilizzata per  mancanza  del
vincitore delle procedure di reclutamento di cui ai numeri 1)  e  2),
resta nella disponibilita' dell'Istituzione per essere destinata alle
procedure di cui alle lettere d), e) e g); 
    g) obbligo per la singola Istituzione, entro i limiti di cui alla
lettera c)  e  con  riferimento  all'anno  accademico  2020/2021,  di
destinare una quota minima del dieci per cento del budget di cui alla
lettera c) al  reclutamento  di  personale  tecnico-amministrativo  a
tempo  indeterminato,  che  sia  in  possesso  di  tutti  i  seguenti
requisiti: 
      1) risulti in servizio su posto vacante alla data di entrata in
vigore del presente regolamento con  contratti  a  tempo  determinato
presso l'Istituzione che procede all'assunzione; 
      2) sia stato reclutato a tempo determinato, in  relazione  alle
medesime attivita' svolte, con procedure concorsuali nazionali  o  di
Istituto anche  espletate  presso  Istituzioni  AFAM,  scolastiche  o
universitarie diverse da quella che procede all'assunzione; 
      3) abbia maturato, alla data di entrata in vigore del  presente
regolamento, almeno tre anni di  servizio,  anche  non  continuativi,
negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell'Istituzione che  procede
all'assunzione o in altra Istituzione AFAM. 
  4. Le assunzioni di personale effettuate con le procedure di cui al
comma 3, lettere d)  ed  e),  non  possono  superare  il  limite  del
cinquanta per  cento  di  quelle  svolte  con  le  procedure  di  cui
all'articolo 4. 
  5. Nell'ambito delle assunzioni riferite alle graduatorie nazionali
di cui al comma 3, lettere d) ed e),  l'avente  titolo  a  cui  viene
proposta l'assunzione da parte dell'Istituzione, individuato mediante
lo scorrimento delle graduatorie, ha quindici  giorni  di  tempo  per
accettare la presa di servizio, che in ogni caso avviene con l'inizio
dell'anno  accademico   immediatamente   successivo;   in   caso   di
accettazione della proposta di assunzione a tempo  indeterminato,  il
docente e' cancellato dalle graduatorie  nazionali  per  il  relativo
settore artistico-disciplinare; in caso di rinuncia o  di  decorrenza
del termine senza accettazione, il docente decade  dalla  graduatoria
esclusivamente con riferimento all'Istituzione  che  ne  ha  proposto
l'assunzione,  ferma  restando  la   permanenza   nella   graduatoria
nazionale. 
 
          Note all'art. 2: 
 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  270  del  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297, vedasi nelle note  alle
          premesse. 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   2-bis   del
          decreto-legge  7  aprile  2004,  n.  97,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.  143,  recante
          Disposizioni  urgenti  per  assicurare   l'ordinato   avvio
          dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in materia di esami
          di  Stato  e  di  Universita',  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 15 aprile 2004, n. 88 e convertito in legge,  con
          modificazioni, dall'art.  1,  L.  4  giugno  2004,  n.  143
          (Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2004, n. 130): 
              «Art. 2-bis (Graduatorie dell'AFAM).  -  1.  I  docenti
          precari che hanno prestato servizio per  360  giorni  nelle
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica  e   musicale
          (AFAM) sono inseriti in apposite e specifiche  graduatorie,
          previa valutazione  dei  titoli  artistico-professionali  e
          culturali  da  svolgersi  secondo  modalita'  definite  con
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19,  comma  2,  del
          citato decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104: 
              «Art.  19  (Alta  formazione  artistica,   musicale   e
          coreutica). - (Omissis). 
              2. Il personale docente che non sia  gia'  titolare  di
          contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta
          formazione  artistica,  musicale  e  coreutica,  che  abbia
          superato un  concorso  selettivo  ai  fini  dell'inclusione
          nelle graduatorie di istituto e abbia maturato  almeno  tre
          anni  accademici  di  insegnamento   presso   le   suddette
          istituzioni alla data di entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e' inserito, fino all'emanazione del regolamento di
          cui all'articolo 2, comma 7, lettera  e),  della  legge  21
          dicembre 1999, n. 508, in  apposite  graduatorie  nazionali
          utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento  a
          tempo determinato in subordine alle graduatorie di  cui  al
          comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti
          disponibili.  L'inserimento  e'  disposto   con   modalita'
          definite  con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 655, della
          legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  recante  bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.: 
              «655. Il personale docente che non sia gia' titolare di
          contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui al
          comma 653 che abbia superato un concorso selettivo ai  fini
          dell'inclusione  nelle  graduatorie  di  istituto  e  abbia
          maturato,  fino  all'anno  accademico  2017-2018   incluso,
          almeno tre  anni  accademici  di  insegnamento,  anche  non
          continuativi, negli ultimi otto  anni  accademici,  in  una
          delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo
          3 del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi  formativi
          di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di  cui  al
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca 10 settembre 2010, n.  249,  e'  inserito  in
          apposite graduatorie  nazionali  utili  per  l'attribuzione
          degli incarichi di insegnamento  a  tempo  indeterminato  e
          determinato,  in   subordine   alle   vigenti   graduatorie
          nazionali per titoli e di quelle di cui al comma  653,  nei
          limiti dei  posti  vacanti  disponibili.  L'inserimento  e'
          disposto con modalita' definite con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12,  comma  2,  del
          decreto-legge 6 novembre  1989,  n.  357,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  1989,  n.  417,
          recante Norme in  materia  di  reclutamento  del  personale
          della  scuola,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   7
          novembre 1989, n.  260  e  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 dicembre  1989,  n.  417,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1990, n. 1: 
              «Art. 12. - (Omissis). 
              2.  Alle  graduatorie  del  concorso  per  soli  titoli
          indetto ai sensi del comma 1 sono attribuiti tutti i posti,
          compresi quelli destinati nella misura del 50 per cento  al
          corrispondente concorso per  titoli  ed  esami,  che  siano
          disponibili  e  vacanti  all'inizio  dell'anno   scolastico
          1989-90  dopo  l'esaurimento  delle  relative   graduatorie
          nazionali compilate  ai  sensi  dello  articolo  8-bis  del
          decreto-legge 6 agosto  1988,  n.  323  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, e  delle
          graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44  della
          legge  20  maggio  1982,  n.  270,  nonche'  di   eventuali
          graduatorie, ancora  valide,  di  precedenti  concorsi  per
          titoli ed esami e della graduatoria del concorso per titoli
          riservato agli assistenti di ruolo delle Accademie di belle
          arti, indetto ai sensi  dell'articolo  55  della  legge  20
          maggio 1982, n. 270 . 
              (Omissis).».