Art. 3 Collaborazioni tra Istituzioni 1. Le istituzioni, in coerenza con le proprie finalita', tenuto conto della domanda di formazione e dell'articolazione dell'offerta formativa territoriale, possono stipulare specifiche convenzioni finalizzate a: a) programmare procedure di reclutamento comuni; b) utilizzare congiuntamente il personale, con l'assenso dello stesso, definendo le modalita' di ripartizione tra le due Istituzioni dell'impegno annuo dell'interessato e senza maggiori oneri a carico dello Stato.