Art. 3 
 
                   Collaborazioni tra Istituzioni 
 
  1. Le istituzioni, in coerenza con  le  proprie  finalita',  tenuto
conto della domanda di formazione e  dell'articolazione  dell'offerta
formativa  territoriale,  possono  stipulare  specifiche  convenzioni
finalizzate a: 
    a) programmare procedure di reclutamento comuni; 
    b) utilizzare congiuntamente il personale,  con  l'assenso  dello
stesso, definendo le modalita' di ripartizione tra le due Istituzioni
dell'impegno annuo dell'interessato e senza maggiori oneri  a  carico
dello Stato.