Art. 5 Reclutamento del personale docente a tempo determinato 1. Dall'anno accademico 2020/2021 e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2, per sopperire temporaneamente ad esigenze didattiche cui non si possa far fronte con il personale di ruolo, e comunque entro il limite delle dotazioni organiche, si provvede all'attribuzione di contratti di insegnamento di durata annuale, rinnovabili soltanto per altri due anni accademici. 2. I contratti di cui al comma 1 sono attribuiti a coloro che risultano nelle seguenti graduatorie, individuati mediante lo scorrimento delle stesse e secondo il seguente ordine: a) graduatorie nazionali ad esaurimento (GNE) di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; b) graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET) di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417; c) graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143; d) graduatorie di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; e) graduatorie nazionali a esaurimento di cui all'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 3. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al comma 2, gli incarichi di cui al comma 1 sono attribuiti mediante procedure di selezione disciplinate dalle istituzioni, con proprio regolamento, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), limitatamente ai divieti di partecipazione alle commissioni ivi previsti e dell'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' dei seguenti criteri e modalita': a) indizione delle procedure, distinte per settore artistico-disciplinare e relative al profilo professionale correlato alle esigenze didattiche programmate, mediante bando emanato con decreto del direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'Istituzione nell'ambito delle rispettive competenze; il bando stabilisce le modalita', anche telematiche, e i tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da presentare da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del bando sul sito dell'istituzione; b) previsione che le procedure di selezione siano per titoli e prova didattica o, in ragione delle peculiarita' dell'insegnamento e a seguito di motivata decisione del consiglio accademico, esclusivamente per titoli; nel caso di selezione per titoli e prova didattica il punteggio massimo complessivo, pari a 100 punti, deve essere riservato per almeno 40 punti ai titoli e almeno 40 punti alla prova didattica; c) pubblicazione dei bandi sul sito dell'Istituzione e del Ministero; d) partecipazione alle procedure di coloro che siano in possesso almeno di diploma accademico di I livello o di laurea; e) nell'ambito di quanto previsto alla lettera b) sono ritenuti valutabili i seguenti titoli: 1) eventuale presenza in graduatorie nazionali ad esaurimento a tempo indeterminato su un settore artistico disciplinare ritenuto affine; 2) titoli di studio e culturali di alta qualificazione; 3) attivita' di insegnamento svolta con contratti a tempo determinato nei precedenti dieci anni con possibilita' di graduare il punteggio in relazione all'affinita' con il settore disciplinare messo a concorso; 4) qualificate esperienze a livello nazionale e internazionale nell'attivita' di produzione artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni; 5) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attivita' artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni; f) previsione che le commissioni giudicatrici siano composte da tre componenti, di cui almeno uno esterno all'istituzione ovvero che, almeno negli ultimi tre anni, non abbia avuto rapporti di servizio con l'Istituzione, individuati con delibera adottata a maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi, proposta dal consiglio accademico, di docenti del sistema dell'Alta formazione artistica e musicale, appartenenti al settore artistico-disciplinare o affine, oggetto della selezione, e appartenenti al ruolo della I fascia da almeno tre anni; g) previsione che per quanto non diversamente previsto dal presente articolo si applichino, nell'ambito dei regolamenti di cui al comma 3, i principi previsti dall'articolo 4.
Note all'art. 5: - Per i riferimenti all'articolo 270 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, vedasi nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, recante Norme in materia di reclutamento del personale della scuola, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1989, n. 260 e convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1990, n. 1. «1. In prima applicazione del presente decreto, il Ministro della pubblica istruzione indice i concorsi per titoli ed esami e quelli per soli titoli previsti negli articoli 2 e 4, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (Omissis).». - Per i riferimenti dell'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, recante Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in materia di esami di Stato e di Universita', vedasi nelle note all'articolo 2. - Per i riferimenti dell'articolo 19, comma 2, del citato decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, vedasi nelle note all'articolo 2. - Per i riferimenti all'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, vedasi nelle note all'articolo 2. - Per i riferimento dell'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e) e dell'articolo 35-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, vedasi nelle note all'articolo 4.