Art. 5 
 
                     Reclutamento del personale 
                     docente a tempo determinato 
 
  1. Dall'anno accademico 2020/2021 e nel rispetto di quanto previsto
all'articolo 2, per sopperire temporaneamente ad esigenze  didattiche
cui non si possa far fronte con il personale  di  ruolo,  e  comunque
entro   il   limite   delle   dotazioni   organiche,   si    provvede
all'attribuzione di contratti  di  insegnamento  di  durata  annuale,
rinnovabili soltanto per altri due anni accademici. 
  2. I contratti di cui al comma  1  sono  attribuiti  a  coloro  che
risultano  nelle  seguenti  graduatorie,  individuati   mediante   lo
scorrimento delle stesse e secondo il seguente ordine: 
    a) graduatorie nazionali ad esaurimento (GNE) di cui all'articolo
270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
    b) graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET) di
cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre  1989,  n.
357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989,  n.
417; 
    c)  graduatorie  nazionali  di   cui   all'articolo   2-bis   del
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 giugno 2004, n. 143; 
    d) graduatorie di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge
12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 novembre 2013, n. 128; 
    e) graduatorie nazionali a esaurimento  di  cui  all'articolo  1,
comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  3. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al comma 2,  gli
incarichi di cui al comma 1 sono  attribuiti  mediante  procedure  di
selezione disciplinate dalle istituzioni,  con  proprio  regolamento,
nel rispetto di quanto previsto all'articolo 35, comma 3, lettere a),
b), c)  ed  e),  limitatamente  ai  divieti  di  partecipazione  alle
commissioni  ivi  previsti  e  dell'articolo   35-bis   del   decreto
legislativo  n.  165  del  2001,  nonche'  dei  seguenti  criteri   e
modalita': 
    a)   indizione   delle   procedure,    distinte    per    settore
artistico-disciplinare e relative al profilo professionale  correlato
alle esigenze didattiche  programmate,  mediante  bando  emanato  con
decreto del direttore, previa deliberazione degli  organi  collegiali
dell'Istituzione nell'ambito delle rispettive  competenze;  il  bando
stabilisce  le  modalita',  anche  telematiche,  e  i  tempi  per  la
presentazione delle domande e dei titoli da presentare da  parte  dei
candidati. I termini di scadenza per la presentazione  delle  domande
non  possono  essere  inferiori  a  trenta  giorni  successivi   alla
pubblicazione dell'avviso del bando sul sito dell'istituzione; 
    b) previsione che le procedure di selezione siano  per  titoli  e
prova didattica o, in ragione delle peculiarita' dell'insegnamento  e
a  seguito  di   motivata   decisione   del   consiglio   accademico,
esclusivamente per titoli; nel caso di selezione per titoli  e  prova
didattica il punteggio massimo complessivo, pari a  100  punti,  deve
essere riservato per almeno 40 punti ai titoli e almeno 40 punti alla
prova didattica; 
    c) pubblicazione  dei  bandi  sul  sito  dell'Istituzione  e  del
Ministero; 
    d) partecipazione alle procedure di coloro che siano in  possesso
almeno di diploma accademico di I livello o di laurea; 
    e) nell'ambito di quanto previsto alla lettera b)  sono  ritenuti
valutabili i seguenti titoli: 
      1) eventuale presenza in graduatorie nazionali ad esaurimento a
tempo indeterminato su un  settore  artistico  disciplinare  ritenuto
affine; 
      2) titoli di studio e culturali di alta qualificazione; 
      3) attivita' di  insegnamento  svolta  con  contratti  a  tempo
determinato nei precedenti dieci anni con possibilita' di graduare il
punteggio in relazione  all'affinita'  con  il  settore  disciplinare
messo a concorso; 
      4) qualificate esperienze a livello nazionale e  internazionale
nell'attivita' di produzione artistica, scientifica  o  professionale
nei precedenti dieci anni; 
      5)  premi  e  riconoscimenti  nazionali  e  internazionali  per
attivita' artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci
anni; 
    f) previsione che le commissioni giudicatrici siano  composte  da
tre componenti, di cui almeno uno esterno all'istituzione ovvero che,
almeno negli ultimi tre anni, non abbia avuto  rapporti  di  servizio
con l'Istituzione, individuati con delibera  adottata  a  maggioranza
assoluta dal consiglio di amministrazione nell'ambito di una lista di
almeno sei nominativi, proposta dal consiglio accademico, di  docenti
del sistema dell'Alta formazione artistica e  musicale,  appartenenti
al settore artistico-disciplinare o affine, oggetto della  selezione,
e appartenenti al ruolo della I fascia da almeno tre anni; 
    g) previsione  che  per  quanto  non  diversamente  previsto  dal
presente articolo si applichino, nell'ambito dei regolamenti  di  cui
al comma 3, i principi previsti dall'articolo 4. 
 
          Note all'art. 5: 
 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  270  del  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297, vedasi nelle note  alle
          premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12,  comma  1,  del
          decreto-legge 6 novembre  1989,  n.  357,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  1989,  n.  417,
          recante Norme in  materia  di  reclutamento  del  personale
          della  scuola,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   7
          novembre 1989, n.  260  e  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 dicembre  1989,  n.  417,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1990, n. 1. 
              «1. In prima  applicazione  del  presente  decreto,  il
          Ministro della pubblica istruzione indice  i  concorsi  per
          titoli ed esami e quelli per  soli  titoli  previsti  negli
          articoli 2 e 4, entro novanta giorni dalla data di  entrata
          in vigore del presente decreto. 
              (Omissis).». 
              -   Per   i   riferimenti   dell'articolo   2-bis   del
          decreto-legge  7  aprile  2004,  n.  97,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.  143,  recante
          Disposizioni  urgenti  per  assicurare   l'ordinato   avvio
          dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in materia di esami
          di Stato e di Universita', vedasi nelle  note  all'articolo
          2. 
              - Per i riferimenti  dell'articolo  19,  comma  2,  del
          citato decreto-legge 12  settembre  2013,  n.  104,  vedasi
          nelle note all'articolo 2. 
              - Per i riferimenti all'articolo 1,  comma  655,  della
          legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  recante  bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale  per  il  triennio  2018-2020,  vedasi
          nelle note all'articolo 2. 
              - Per i riferimento dell'articolo 35, comma 3,  lettere
          a), b), c) ed e) e dell'articolo 35-bis, comma  1,  lettera
          a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  recante
          Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle  dipendenze
          delle  amministrazioni   pubbliche,   vedasi   nelle   note
          all'articolo 4.