Art. 6 
 
                      Incarichi di insegnamento 
 
  1. In relazione a peculiari e documentate esigenze  didattiche  cui
non e' possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto
a tempo determinato rientrante nella dotazione organica  di  diritto,
previa proposta del consiglio accademico e delibera del consiglio  di
amministrazione e comunque senza vincolo di subordinazione e comunque
per un impegno annuale non superiore al  70  per  cento  dell'impegno
orario annuo  previsto  dal  CCNL  per  il  personale  di  ruolo,  le
Istituzioni  possono  procedere  al  conferimento  di  incarichi   di
insegnamento relativi a specifici moduli didattici  a  professionisti
ed esperti  di  riconosciuta  esperienza  e  competenza,  nel  limite
percentuale previsto dall'articolo 8, comma 2,  attraverso  contratti
stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice  civile  secondo  le
seguenti modalita': 
    a) conferimento di incarichi a titolo retribuito  di  durata  non
superiore ad un  triennio  con  esperti  che  abbiano  acquisito  una
riconosciuta qualificazione artistica e professionale; 
    b) espletamento di procedure disciplinate con propri  regolamenti
che  assicurano  la  valutazione  comparativa  dei  candidati  e   la
pubblicita'  degli  atti,  finalizzate  a  conferire   incarichi   di
insegnamento retribuiti, anche pluriennali. 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca sono definiti gli importi massimi dei compensi  per  il
conferimento degli incarichi di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
La somma ad essi riservata non deve superare il  quaranta  per  cento
delle   entrate   correnti   dell'Istituzione   senza   vincolo    di
destinazione. 
  3. Nel caso in cui gli incarichi di insegnamento  siano  conferiti,
su posti vacanti e  disponibili,  al  personale  dipendente  da  enti
lirici o da altre istituzioni di produzione musicale,  continuano  ad
applicarsi le  disposizioni  di  cui  all'articolo  273  del  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Gli oneri gravano sullo stato  di
previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca  per  la  parte  riguardante  le  spese  per   contratti   di
collaborazione stipulati dagli istituti superiori di studi musicali e
coreutici e dalle accademie di belle arti. 
 
          Note all'art. 6: 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2222  del  codice
          civile 
              «Art. 2222 (Contratto d'opera). - Quando una persona si
          obbliga a compiere verso un  corrispettivo  un'opera  o  un
          servizio,  con  lavoro  prevalentemente  proprio  e   senza
          vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si
          applicano le norme di questo capo, salvo  che  il  rapporto
          abbia una disciplina particolare nel libro IV.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  273  del  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  recante  approvazione
          del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti  in
          materia di istruzione, relative alle scuole di ogni  ordine
          e grado, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  19  maggio
          1994, n. 115, S.O.: 
              «Art.  273  (Contratti  di  collaborazione).  -  1.   I
          conservatori di musica, per  lo  svolgimento  di  attivita'
          didattiche ed artistiche per le  quali  non  sia  possibile
          provvedere  con  personale  di  ruolo,  possono   stipulare
          contratti di collaborazione con il personale dipendente  da
          enti lirici o da altre istituzioni di produzione  musicale,
          previa autorizzazione dei rispettivi competenti  organi  di
          amministrazione. Analogamente possono provvedere i predetti
          enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del
          personale  docente  dipendente  dai  conservatori,   previa
          autorizzazione del competente organo di amministrazione del
          conservatorio. 
              2. Tali contratti di collaborazione, se  stipulati  dai
          conservatori di musica, vengono disposti  secondo  l'ordine
          di  apposite  graduatorie  compilate  in  base  alle  norme
          relative  al  conferimento  delle  supplenze.  I  contratti
          medesimi possono riferirsi esclusivamente  all'insegnamento
          di  discipline   corrispondenti   all'attivita'   artistica
          esercitata. 
              3. I contratti di collaborazione hanno durata annuale e
          si intendono tacitamente rinnovati nel caso in cui il posto
          non venga occupato da un docente di ruolo. 
              4.  I  titolari  dei  contratti  assumono  gli   stessi
          obblighi di servizio dei docenti. 
              5. Il compenso per le attivita' previste nel  contratto
          di  collaborazione  ha  carattere  onnicomprensivo  e  deve
          essere   pari   all'entita'   del   trattamento   economico
          complessivo che compete ad un docente di ruolo  alla  prima
          classe  di  stipendio  con  esclusione  della   tredicesima
          mensilita', delle quote di aggiunta di famiglia e  di  ogni
          altra indennita' di cui le norme vigenti vietano il cumulo. 
              6.  Dopo  un  quinquennio  anche  non  consecutivo   di
          attivita' contrattuale il compenso viene calcolato  con  le
          modalita' di cui  al  precedente  comma  sulla  base  della
          seconda classe di stipendio del personale di ruolo. 
              7. Gli enti possono stipulare con il personale  docente
          dei conservatori di musica e delle accademie di belle  arti
          contratti annuali o biennali, rinnovabili per le  attivita'
          di rispettiva competenza. 
              8.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  della
          pubblica istruzione e' iscritto, in apposito capitolo,  uno
          stanziamento  per  far  fronte   all'onere   derivante   ai
          conservatori   per   la   stipula    dei    contratti    di
          collaborazione. 
              9. Il Ministero della pubblica istruzione provvede ogni
          anno  alla  ripartizione  di  tale   stanziamento   tra   i
          conservatori in relazione alle esigenze accertate.».