Art. 6 Incarichi di insegnamento 1. In relazione a peculiari e documentate esigenze didattiche cui non e' possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica di diritto, previa proposta del consiglio accademico e delibera del consiglio di amministrazione e comunque senza vincolo di subordinazione e comunque per un impegno annuale non superiore al 70 per cento dell'impegno orario annuo previsto dal CCNL per il personale di ruolo, le Istituzioni possono procedere al conferimento di incarichi di insegnamento relativi a specifici moduli didattici a professionisti ed esperti di riconosciuta esperienza e competenza, nel limite percentuale previsto dall'articolo 8, comma 2, attraverso contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile secondo le seguenti modalita': a) conferimento di incarichi a titolo retribuito di durata non superiore ad un triennio con esperti che abbiano acquisito una riconosciuta qualificazione artistica e professionale; b) espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicita' degli atti, finalizzate a conferire incarichi di insegnamento retribuiti, anche pluriennali. 2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono definiti gli importi massimi dei compensi per il conferimento degli incarichi di cui alle lettere a) e b) del comma 1. La somma ad essi riservata non deve superare il quaranta per cento delle entrate correnti dell'Istituzione senza vincolo di destinazione. 3. Nel caso in cui gli incarichi di insegnamento siano conferiti, su posti vacanti e disponibili, al personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Gli oneri gravano sullo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per la parte riguardante le spese per contratti di collaborazione stipulati dagli istituti superiori di studi musicali e coreutici e dalle accademie di belle arti.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'articolo 2222 del codice civile «Art. 2222 (Contratto d'opera). - Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.». - Si riporta il testo dell'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.: «Art. 273 (Contratti di collaborazione). - 1. I conservatori di musica, per lo svolgimento di attivita' didattiche ed artistiche per le quali non sia possibile provvedere con personale di ruolo, possono stipulare contratti di collaborazione con il personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, previa autorizzazione dei rispettivi competenti organi di amministrazione. Analogamente possono provvedere i predetti enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del personale docente dipendente dai conservatori, previa autorizzazione del competente organo di amministrazione del conservatorio. 2. Tali contratti di collaborazione, se stipulati dai conservatori di musica, vengono disposti secondo l'ordine di apposite graduatorie compilate in base alle norme relative al conferimento delle supplenze. I contratti medesimi possono riferirsi esclusivamente all'insegnamento di discipline corrispondenti all'attivita' artistica esercitata. 3. I contratti di collaborazione hanno durata annuale e si intendono tacitamente rinnovati nel caso in cui il posto non venga occupato da un docente di ruolo. 4. I titolari dei contratti assumono gli stessi obblighi di servizio dei docenti. 5. Il compenso per le attivita' previste nel contratto di collaborazione ha carattere onnicomprensivo e deve essere pari all'entita' del trattamento economico complessivo che compete ad un docente di ruolo alla prima classe di stipendio con esclusione della tredicesima mensilita', delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altra indennita' di cui le norme vigenti vietano il cumulo. 6. Dopo un quinquennio anche non consecutivo di attivita' contrattuale il compenso viene calcolato con le modalita' di cui al precedente comma sulla base della seconda classe di stipendio del personale di ruolo. 7. Gli enti possono stipulare con il personale docente dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti contratti annuali o biennali, rinnovabili per le attivita' di rispettiva competenza. 8. Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e' iscritto, in apposito capitolo, uno stanziamento per far fronte all'onere derivante ai conservatori per la stipula dei contratti di collaborazione. 9. Il Ministero della pubblica istruzione provvede ogni anno alla ripartizione di tale stanziamento tra i conservatori in relazione alle esigenze accertate.».