Art. 7 Reclutamento del personale amministrativo e tecnico 1. Il reclutamento del personale amministrativo e tecnico e' informato a criteri di imparzialita', oggettivita' e trasparenza e si svolge mediante procedure selettive volte a garantire l'efficacia, l'efficienza, l'economicita' e la celerita' di espletamento, anche avvalendosi delle piu' aggiornate tecniche di valutazione delle conoscenze, delle capacita' e delle attitudini tecniche, professionali e gestionali e del piu' ampio impiego di strumenti di preselezione e di elaborazione dei dati. 2. I requisiti generali per la partecipazione alle procedure concorsuali e i criteri per la formazione delle commissioni sono quelli previsti dalla normativa vigente per le amministrazioni pubbliche e, in particolare, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 3. I bandi di concorso, nel rispetto della normativa contrattuale vigente, indicano: a) i profili professionali richiesti con l'indicazione delle principali funzioni da svolgere nell'ambito dell'organizzazione dell'Istituzione; b) i titoli di studio specifici richiesti per l'accesso ai posti da ricoprire; c) i punteggi previsti per lo svolgimento delle selezioni, avendo cura, in caso di selezioni per titoli ed esami, di riservare almeno i due terzi del punteggio alle prove. 4. In relazione a peculiari e documentate esigenze amministrative o tecniche, cui non e' possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica di diritto, previa delibera del consiglio di amministrazione e comunque senza vincolo di subordinazione, le Istituzioni possono procedere al conferimento di incarichi attraverso contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.
Note all'art. 7: - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. - Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O. - Per i riferimenti dell'articolo 2222 del codice civile, vedasi nelle note all'articolo 6.