Art. 7 
 
                     Reclutamento del personale 
                      amministrativo e tecnico 
 
  1. Il  reclutamento  del  personale  amministrativo  e  tecnico  e'
informato a criteri di imparzialita', oggettivita' e trasparenza e si
svolge mediante procedure selettive volte  a  garantire  l'efficacia,
l'efficienza, l'economicita' e la celerita'  di  espletamento,  anche
avvalendosi delle  piu'  aggiornate  tecniche  di  valutazione  delle
conoscenze,   delle   capacita'   e   delle   attitudini    tecniche,
professionali e gestionali e del piu' ampio impiego di  strumenti  di
preselezione e di elaborazione dei dati. 
  2. I  requisiti  generali  per  la  partecipazione  alle  procedure
concorsuali e i criteri per  la  formazione  delle  commissioni  sono
quelli  previsti  dalla  normativa  vigente  per  le  amministrazioni
pubbliche e, in particolare, dal decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, e dal regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
  3. I bandi di concorso, nel rispetto della  normativa  contrattuale
vigente, indicano: 
    a) i profili  professionali  richiesti  con  l'indicazione  delle
principali  funzioni  da  svolgere  nell'ambito   dell'organizzazione
dell'Istituzione; 
    b) i titoli di studio specifici richiesti per l'accesso ai  posti
da ricoprire; 
    c) i punteggi previsti per lo svolgimento delle selezioni, avendo
cura, in caso di selezioni per titoli ed esami, di riservare almeno i
due terzi del punteggio alle prove. 
  4. In relazione a peculiari e documentate esigenze amministrative o
tecniche, cui non e' possibile far fronte con il personale di ruolo o
con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica
di diritto,  previa  delibera  del  consiglio  di  amministrazione  e
comunque senza vincolo  di  subordinazione,  le  Istituzioni  possono
procedere al conferimento di incarichi attraverso contratti stipulati
ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile. 
 
          Note all'art. 7: 
 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
          norme generali sull'ordinamento del lavoro alle  dipendenze
          delle  amministrazioni  pubbliche,  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              - Il regolamento di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  9  maggio   1994,   n.   487,   recante   norme
          sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche  amministrazioni
          e le modalita' di svolgimento dei  concorsi,  dei  concorsi
          unici e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
          impieghi, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  9  agosto
          1994, n. 185, S.O. 
              - Per  i  riferimenti  dell'articolo  2222  del  codice
          civile, vedasi nelle note all'articolo 6.