Art. 8 
 
           Disposizioni finali, transitorie e abrogazioni 
 
  1. In sede di prima applicazione, ai fini della  definizione  degli
indici di costo medio equivalente di cui  all'articolo  2,  comma  3,
lettera c), si applica la allegata tabella 1, che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. La medesima tabella e' aggiornata ad
ogni   aggiornamento   contrattuale   con   decreto   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  2. Tenuto conto delle peculiarita' didattiche e organizzative degli
Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) a questi ultimi
si applicano i criteri di cui all'articolo 2,  comma  3,  ma  non  le
percentuali di cui al medesimo comma 3, lettere a), d), e), f) e  g);
i predetti Istituti e l'Accademia nazionale di  arte  drammatica  non
possono destinare annualmente una somma superiore  all'80  per  cento
delle entrare correnti senza vincolo di destinazione alla stipula  di
contratti di insegnamento mediante le procedure di  cui  all'articolo
6. 
  3.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  si  applicano   a
decorrere dall'anno accademico 2020/2021. In sede di prima attuazione
la programmazione del reclutamento del personale di cui  all'articolo
2 e' approvata dal  consiglio  di  amministrazione  su  proposta  del
consiglio accademico entro il 31 dicembre 2019. 
  4. A decorrere dall'anno accademico 2020/2021, sono abrogati: 
    a) l'articolo 19, comma 3-bis,  del  decreto-legge  12  settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre
2013, n. 128; 
    b)  l'articolo   1-quater,   comma   1,   quarto   periodo,   del
decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27; 
    c) l'articolo 270 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e l'articolo 3 della legge 3 maggio 1999,  n.  124,  fatte  salve  le
graduatorie di cui al citato articolo 270, comma 1, vigenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto; 
    d) l'articolo 4  del  decreto-legge  6  novembre  1989,  n.  357,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n.  417,
fatte salve le graduatorie ivi previste vigenti alla data di  entrata
in vigore del presente decreto. 
  5. All'articolo 7 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
febbraio 2003, n. 132, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7.  La
definizione dell'organico del personale di cui al  comma  6,  lettera
d),  e'  approvata  con  decreto   del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica.». 
  Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 7 agosto 2019 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Conte, Presidente del Consiglio dei 
                                ministri 
 
                                Bussetti, Ministro dell'istruzione, 
                                dell'universita' e della ricerca 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 
Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2019 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 3207 
 
          Note all'art. 8: 
 
              - Per i riferimenti all'articolo 19  del  decreto-legge
          12 settembre 2013, n. 104, modificato dal presente decreto,
          vedasi nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'articolo 1-quater del  decreto-legge  5
          dicembre 2005, n. 250 (Misure urgenti in materia di scuola,
          universita',  beni  culturali  ed  in  favore  di  soggetti
          affetti  da   gravi   patologie,   nonche'   in   tema   di
          rinegoziazione di mutui,  di  professioni  e  di  sanita'),
          modificato  dal  presente  decreto,  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 2006, n. 29. 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  270  del  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  parzialmente  abrogato
          dal presente decreto, vedasi nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'articolo 3 della legge 3  maggio  1999,
          n.  124  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  personale
          scolastico), parzialmente abrogato dal presente decreto, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1999, n. 107. 
              - Il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 6 novembre
          1989,  n.  357  (Norme  in  materia  di  reclutamento   del
          personale della scuola, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          7 novembre 1989, n. 260 e  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, parzialmente abrogato
          dal  presente  decreto,  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 2 gennaio 1990, n. 1. 
              - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo  7  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  febbraio  2003,
          n. 132, recante Regolamento recante criteri per l'autonomia
          statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni
          artistiche e musicali, a  norma  della  legge  21  dicembre
          1999, n. 508, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno
          2003, n. 135: 
              «Art. 7 (Consiglio di amministrazione). - (Omissis). 
              6. Il consiglio di amministrazione, in attuazione delle
          linee di  intervento  e  sviluppo  della  didattica,  della
          ricerca  e  della   produzione   definite   dal   consiglio
          accademico, stabilisce gli obiettivi ed i  programmi  della
          gestione amministrativa e promuove le  iniziative  volte  a
          potenziare le dotazioni  finanziarie  dell'istituzione.  In
          particolare: 
                (Omissis). 
                d) definisce,  nei  limiti  della  disponibilita'  di
          bilancio,  e  su   proposta   del   consiglio   accademico,
          l'organico  del  personale   docente   per   le   attivita'
          didattiche e di ricerca, nonche' del personale non docente; 
                (Omissis). 
              7. La definizione dell'organico del personale di cui al
          comma  6,  lettera   d),   e'   approvata   dal   Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze  e
          con il Ministro per la funzione pubblica. 
              (Omissis).».