Art. 8 Disposizioni finali, transitorie e abrogazioni 1. In sede di prima applicazione, ai fini della definizione degli indici di costo medio equivalente di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), si applica la allegata tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La medesima tabella e' aggiornata ad ogni aggiornamento contrattuale con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 2. Tenuto conto delle peculiarita' didattiche e organizzative degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) a questi ultimi si applicano i criteri di cui all'articolo 2, comma 3, ma non le percentuali di cui al medesimo comma 3, lettere a), d), e), f) e g); i predetti Istituti e l'Accademia nazionale di arte drammatica non possono destinare annualmente una somma superiore all'80 per cento delle entrare correnti senza vincolo di destinazione alla stipula di contratti di insegnamento mediante le procedure di cui all'articolo 6. 3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico 2020/2021. In sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 2 e' approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2019. 4. A decorrere dall'anno accademico 2020/2021, sono abrogati: a) l'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; b) l'articolo 1-quater, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27; c) l'articolo 270 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e l'articolo 3 della legge 3 maggio 1999, n. 124, fatte salve le graduatorie di cui al citato articolo 270, comma 1, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; d) l'articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, fatte salve le graduatorie ivi previste vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), e' approvata con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.». Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 agosto 2019 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Bussetti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2019 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3207
Note all'art. 8: - Per i riferimenti all'articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, modificato dal presente decreto, vedasi nelle note alle premesse. - Il testo dell'articolo 1-quater del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250 (Misure urgenti in materia di scuola, universita', beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonche' in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanita'), modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 2006, n. 29. - Per i riferimenti all'articolo 270 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, parzialmente abrogato dal presente decreto, vedasi nelle note alle premesse. - Il testo dell'articolo 3 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), parzialmente abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1999, n. 107. - Il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 (Norme in materia di reclutamento del personale della scuola, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1989, n. 260 e convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, parzialmente abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1990, n. 1. - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2003, n. 135: «Art. 7 (Consiglio di amministrazione). - (Omissis). 6. Il consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'istituzione. In particolare: (Omissis). d) definisce, nei limiti della disponibilita' di bilancio, e su proposta del consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attivita' didattiche e di ricerca, nonche' del personale non docente; (Omissis). 7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), e' approvata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica. (Omissis).».