Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  Agli  oneri  derivanti  dalle  spese  di  missione  discendenti
dall'attuazione dell'articolo 2 del Trattato di cui  all'articolo  1,
valutati in euro 20.064 annui a decorrere  dall'anno  2019,  e  dalle
rimanenti spese derivanti dall'articolo 8 del Trattato medesimo, pari
a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 del presente  articolo  si
applica l'articolo 17, commi  da  12  a  12-quater,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.