(Trattato-art. 1)
 Trattato sul Trasferimento delle Persone Condannate o Sottoposte a 
   Misure di Sicurezza tra la Repubblica Italiana e la Repubblica 
                              Argentina 
 
 
  La Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina,  qui  di  seguito
denominate "Le Parti", 
  Desiderando promuovere un'efficace cooperazione tra i due paesi  in
materia di trasferimento delle  persone  condannate  o  sottoposte  a
misure di sicurezza, al fine di facilitare la loro riabilitazione  ed
il loro reinserimento sociale; 
  Guidate  e  vincolate  dagli  obblighi  contenuti  negli  strumenti
internazionali applicabili sui diritti umani,  riguardo  al  rispetto
del diritto alla vita e  alla  non  inflizione  di  torture  o  altri
trattamenti crudeli, inumani o degradanti; 
  Ritenendo che tale obiettivo possa essere  conseguito  mediante  la
conclusione di un accordo  bilaterale  il  quale  stabilisca  che  la
condanna o la sentenza che applica  una  misura  di  sicurezza  possa
essere eseguita nello Stato di cui le persone sono cittadini; 
  Hanno stabilito quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
                             Definizioni 
 
  Ai fini di questo Trattato, il termine: 
    a)  "condanna"  indica  qualsiasi  pena  o  misura  privativa   o
restrittiva della 
  liberta' personale inflitta da un giudice, per una durata  limitata
o 
  indeterminata, da eseguire effettivamente o la  cui  esecuzione  e'
sospesa con 
  l'imposizione di prescrizioni o regole di condotta, in  conseguenza
della commissione di un reato; 
    b)  "sentenza"  indica  una  decisione  giudiziale  irrevocabile,
avverso la quale non e' pendente  alcuna  impugnazione,  mediante  la
quale e' inflitta una condanna o applicata una misura di sicurezza; 
    c) "persona condannata" indica una persona nei cui confronti deve
eseguirsi o si sta eseguendo una sentenza di condanna irrevocabile; 
    d) "persona sottoposta  a  misura  di  sicurezza"  indica  quella
persona maggiorenne non imputabile o  minorenne,  conformemente  alla
normativa dello Stato di Condanna, che ha commesso  un  reato  ed  e'
stata oggetto di una misura  avente  fini  terapeutici,  educativi  o
precauzionali; 
    e) "Stato di Condanna" indica lo Stato in cui e' stata emessa  la
sentenza nei confronti della persona che puo' essere trasferita o che
e' stata trasferita; 
    f) "Stato di Esecuzione"  indica  lo  Stato  in  cui  la  persona
condannata o sottoposta a misura di' sicurezza puo' essere trasferita
o e' stata trasferita  per  eseguire  la  condanna  o  la  misura  di
sicurezza; 
    g) "legale rappresentante" indica la persona o l'istituzione che,
secondo la legislazione dello Stato di Esecuzione o di  Condanna,  e'
autorizzata ad agire in nome della persona condannata o sottoposta  a
misura di sicurezza dinanzi agli organismi competenti  di  una  delle
Parti.