Articolo 17 Spese 1. Le spese derivanti dall'applicazione del presente Trattato sono a carico dello Stato di Esecuzione, ad eccezione delle spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato di Condanna. 2. Lo Stato di Esecuzione puo', tuttavia, recuperare in tutto o in parte le spese di trasferimento dalla persona condannata.