(Trattato-art. 17)
                             Articolo 17 
                                Spese 
 
  1. Le spese derivanti dall'applicazione del presente Trattato  sono
a  carico  dello  Stato  di  Esecuzione,  ad  eccezione  delle  spese
sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato di Condanna. 
  2. Lo Stato di Esecuzione puo', tuttavia, recuperare in tutto o  in
parte le spese di trasferimento dalla persona condannata.