(Trattato-art. 21)
                             Articolo 21 
              Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione 
 
  1. Il presente Trattato entrera' in vigore trenta  giorni  dopo  la
ricezione  dell'ultima  notifica   con   la   quale   le   Parti   si
comunicheranno  l'avvenuto  espletamento  delle   procedure   interne
richieste a tal fine. 
  2. Il presente Trattato potra' essere emendato mediante accordo per
iscritto  tra  le  Parti.  Gli  emendamenti  entreranno   in   vigore
conformemente alla procedura descritta al paragrafo  1  del  presente
Articolo. 
  3. Ciascuna Parte potra' denunciare il presente  Trattato  mediante
notifica per iscritto  e  per  via  diplomatica.  La  denuncia  avra'
effetto 180 giorni dopo la data di ricezione di  detta  notifica.  Le
richieste di trasferimento di persone 
  condannate o sottoposte a  misure  di  sicurezza  che  siano  state
presentate prima  della  data  di  notifica  della  denuncia  saranno
regolate dal presente Trattato. 
 
 
  Fatto nella Citta'  di.....il  8  maggio  dell'anno  2017,  in  due
esemplari  originali  nelle  lingue  spagnola  e  italiana,   essendo
entrambi i testi ugualmente autentici. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico