(Trattato-art. 3)
                             Articolo 3 
                         Autorita' Centrali 
 
  1. Ai fini del presente  Trattato,  le  Autorita'  designate  dalle
Parti trasmettono le richieste di trasferimento di persone condannate
o sottoposte a misure di  sicurezza  e  comunicano  direttamente  tra
loro. 
  2.  Per  la  Repubblica  Argentina,  l'Autorita'  Centrale  e'   il
Ministerio de  Justicia  y  Derechos  Humanos  e  per  la  Repubblica
Italiana e' il Ministero della Giustizia. 
  3.  Ciascuna  Parte   comunica   all'altra,   tramite   il   canale
diplomatico,  gli  eventuali  cambiamenti   dell'Autorita'   Centrale
designata.