Articolo 3 Autorita' Centrali 1. Ai fini del presente Trattato, le Autorita' designate dalle Parti trasmettono le richieste di trasferimento di persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza e comunicano direttamente tra loro. 2. Per la Repubblica Argentina, l'Autorita' Centrale e' il Ministerio de Justicia y Derechos Humanos e per la Repubblica Italiana e' il Ministero della Giustizia. 3. Ciascuna Parte comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, gli eventuali cambiamenti dell'Autorita' Centrale designata.